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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18224/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari ha rifiutato il riconoscimento della continuazione fra i reati di spaccio per cui era condannato con sentenza del 10/03/2021 (irrev. 25/07/2021, artt. 81, 110, 73 DPR 309/1990, commessi tra 21/08 e 27/09/2013) e precedenti condanne già unificate in continuazione (sent. CA Bari 21/10/2019, irrev. 23/04/2021 per art. 416-bis, estorsione e reati in materia di armi; sent. CA Bari 24/09/2018, irrev. 08/05/2019 per art. 378 c.p. e art. 7 legge n.203/1991). Parisi ha sostenuto che l'associazione mafiosa aveva fra gli scopi la detenzione e commercializzazione di stupefacenti, che gli episodi di spaccio erano numerosissimi (circa mille), che le condotte si svolsero nel periodo di operatività del clan e che la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n.203/1991 non inficia la riconducibilità del traffico all'attività del sodalizio; ha inoltre censurato il rilievo della Corte che aveva ritenuto lo spaccio commesso in concorso con soggetto (Giacomo Carone) ritenuto estraneo al clan (assolto). Il motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo il riconoscimento automatico della continuazione fra reato associativo e reati fine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente applicato i principi di diritto secondo i quali il riconoscimento della continuazione richiede un esame approfondito e personalizzato dei "concreti indicatori" (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, sistematicità, programmazione dei reati successivi al momento dell'ingresso nel sodalizio). La Corte di appello ha valorizzato la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n.203/1991 e le modalità di commissione (concorso con soggetto non appartenente al sodalizio), ritenendo insufficienti gli elementi per ricollegare i reati di spaccio all'attività programmata del clan. La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorso sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che la censura sul presunto travisamento probatorio non incideva sul nucleo essenziale della motivazione. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita come norma collegata alle imputazioni per i reati di droga; nessuna interpretazione giurisprudenziale specifica estratta dal provvedimento oltre al fatto che i reati di droga sono considerati reati "fine" rispetto all'associazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato le modalità di concorso (es. partecipazione con soggetto non appartenente al sodalizio) come elemento per escludere riconducibilità all'attività associativa.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sui reati in materia di stupefacenti, considerata quale reato "fine"; la Corte ha ritenuto che la mera coincidenza materiale non basti a collegare tali reati all'attività programmata del sodalizio senza prove che fossero programmati al momento dell'ingresso nel gruppo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa: la giurisprudenza richiede verificare se i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe ha deciso di aderire al sodalizio per poter riconoscere la continuazione.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamata in relazione a precedenti condanne; utilizzata nel quadro probatorio complessivo ma non decisiva per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    L'assenza della contestazione di questa aggravante è stata valorizzata dalla Corte di appello come elemento che indebolisce il collegamento finalista fra i reati di spaccio e gli scopi dell'associazione mafiosa.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, la verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione antecedente) e non può fondarsi su elementi isolati o su determinazioni estemporanee.

  • Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)

    Affermato che la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine è ipotizzabile solo se il giudice accerta che i reati fine fossero programmati al momento in cui il partecipe è entrato nel sodalizio; altrimenti si evitano automatismi.

  • Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso)

    Richiama il principio che in sede di Cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto per sostituirsi al giudice di merito; la riconsiderazione del merito è preclusa.

  • Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)

    Limiti ai motivi di cassazione: sono deducibili solo vizi della motivazione quali la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali; non sono ammissibili censure che chiedano una diversa valutazione della persuasività delle prove.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna pecuniaria alla cassa delle ammende: la somma è stata equitativamente fissata in euro 3.000 e disposta in mancanza di elementi che dimostrino la proposizione del ricorso senza colpa.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati fine non è automatico: occorre prova che i reati fine fossero programmati al momento in cui l'agente è entrato nel sodalizio.
  • La mera coincidenza temporale o territoriale e il fatto che il reato fine rientri nelle attività tipiche dell'associazione non bastano: servono indicatori specifici (modalità, sistematicità, finalità) che dimostrino un disegno criminoso unitario.
  • L'assenza della contestazione di aggravanti rilevanti (es. art. 7 legge n.203/1991) può essere valutata come elemento contrario al ricondurre i reati fine all'attività programmata del clan.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito o una diversa valutazione della persuasività delle prove: sono ammissibili solo vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà su punti essenziali).
  • La partecipazione a un sodalizio mafioso impone un accertamento personalizzato della posizione del condannato: non si può automaticamente estendere la responsabilità del gruppo a tutti i comportamenti posti in essere in un periodo di operatività del sodalizio.
  • Un'acquisizione di fatto favorevole (es. assoluzione di un presunto concorrente) non determina automaticamente l'esito del giudizio di continuità se nel complesso probatorio mancano elementi decisivi a sostegno della tesi opposta.

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