Ordinanza n. 71/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di accertamento definitivo del credito di cui alla comunicazione trasmessa da AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Id. -OMISSIS- (ALL. 1) - trasmessa a mezzo PEC in data 26.11.2025 in uno e contestualmente a ID -OMISSIS- (ALL. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva espressa sul provvedimento impugnato. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 10 settembre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito, rinviando la regolazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva.
Atto impugnato: provvedimento di accertamento definitivo del credito comunicato da AGEA tramite PEC il 26 novembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di accertamento definitivo del credito adottato e comunicato da AGEA. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti, né sono indicati gli elementi sostanziali posti a fondamento della contestazione. Il TAR ha esaminato la domanda in sede cautelare con la sommaria delibazione propria della fase e ha ritenuto impregiudicate le questioni di rito e di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione del merito, anziché disporre la sospensione dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela dei dati identificativi mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può preferire tale misura organizzativa alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non definisce le questioni di rito o di merito e lascia impregiudicata ogni valutazione successiva sul ricorso.
- Quando la domanda cautelare non viene definita con una pronuncia favorevole o sfavorevole sul merito della sospensione, la regolazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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