Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di accertamento definitivo del credito di cui alla comunicazione trasmessa da AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Id. -OMISSIS- (ALL. 1) - trasmessa a mezzo PEC in data 26.11.2025 in uno e contestualmente a ID -OMISSIS- (ALL. 2).

Giustizia amministrativa202600215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva espressa sul provvedimento impugnato. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 10 settembre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito, rinviando la regolazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di accertamento definitivo del credito comunicato da AGEA tramite PEC il 26 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di accertamento definitivo del credito adottato e comunicato da AGEA. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti, né sono indicati gli elementi sostanziali posti a fondamento della contestazione. Il TAR ha esaminato la domanda in sede cautelare con la sommaria delibazione propria della fase e ha ritenuto impregiudicate le questioni di rito e di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione del merito, anziché disporre la sospensione dell’atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela dei dati identificativi mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può preferire tale misura organizzativa alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non definisce le questioni di rito o di merito e lascia impregiudicata ogni valutazione successiva sul ricorso.
  • Quando la domanda cautelare non viene definita con una pronuncia favorevole o sfavorevole sul merito della sospensione, la regolazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.