Ordinanza n. 2609/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 459 del 23 dicembre 2024, notificata il 5 febbraio 2025, recante all’oggetto: “Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi redatta ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 e seguenti e art. 16 L.R. 15/2008” e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato un'ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008. Con sentenza n. 570 del 13 gennaio 2026 il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, compensando integralmente le spese di lite e ammettendo la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio a separato decreto per la liquidazione delle spese. Nell'ambito della successiva domanda di liquidazione, il giudice ha rilevato che la documentazione depositata dalla ricorrente attestava la permanenza delle condizioni reddituali per il beneficio soltanto fino all'anno 2024. Non sono esaminati nuovi motivi di legittimità relativi all'ordinanza edilizia.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di liquidazione delle spese di patrocinio. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare, entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e seguenti del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e la permanenza, oppure la cessazione, per tutta la durata della causa, delle condizioni reddituali che avevano giustificato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con avvertimento sulle responsabilità e conseguenze, anche penali, delle dichiarazioni mendaci. La trattazione della domanda di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Prevede la verifica, anche successiva all'ammissione, dell'effettività e permanenza delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Impone la revoca dell'ammissione quando, nel corso del processo, sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti.
artt. 46 e seguenti d.P.R. n. 445/2000
Individuano le forme della dichiarazione sostitutiva richiesta alla parte ricorrente.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese relative al patrocinio a spese dello Stato può essere rinviata quando il giudice debba previamente verificare la permanenza delle condizioni reddituali che avevano giustificato l'ammissione al beneficio.
- La verifica della permanenza delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato può riguardare l'intera durata del processo e può essere svolta anche dopo l'ammissione al beneficio.
- Quando la documentazione già prodotta non copre tutta la durata della causa, il giudice può ordinare alla parte beneficiaria di depositare una dichiarazione sostitutiva, nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000, attestante la permanenza o la cessazione delle condizioni reddituali, con richiamo alle conseguenze delle dichiarazioni mendaci.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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