Cassazione Penale, Sentenza n. 18044/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva assolto Giovanni Meli dall'accusa di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.) per dichiarazioni rese nella seduta del Consiglio comunale di Collesano del 24/05/2014, con le quali il sindaco avrebbe offeso la reputazione della ditta COMED e dei suoi legali rappresentanti (tra cui Gandolfo Fullone e Rosario Madonia), sostenendo che la ditta non fosse in grado di fornire i materiali richiesti. Il ricorso in Cassazione deduceva: travisamento del dato probatorio e omessa valutazione di dichiarazioni decisive (artt. 125 e 546 c.p.p.); violazione del diritto di difesa e del giusto processo (art. 6 CEDU, art. 117 Cost.) per mancata rinnovazione dell'istruttoria da parte della Corte d'appello; ed errore di diritto nella valutazione sulla natura politica della critica e sulla capacità operativa della COMED (artt. 43, 51 e 595 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso non autosufficiente perché mancavano le trascrizioni integrali o l'allegazione dei verbali citati, come richiesto per le doglianze che investono la valutazione della prova dichiarativa; sul secondo motivo lo ha giudicato generico e infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato la scelta basandosi anche sulle dichiarazioni di un terzo (Seminara) che avevano spiegato l'origine dell'informazione a fondamento delle affermazioni del sindaco; sul terzo motivo lo ha giudicato manifestamente infondato, confermando che le esternazioni rientravano nella critica politica giustificata dal contesto (campagna informativa/denunce della COMED) e che la Corte territoriale non aveva dato una valutazione manifestamente illogica. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 595, comma 3 c.p.
Norma sulla diffamazione aggravata: la Corte d'appello ha ritenuto che, nel contesto della seduta consiliare e della campagna informativa promossa dalla parte offesa, le espressioni del sindaco avessero natura di critica politica con base fattuale sufficiente e quindi non integrassero il reato nella misura attribuita dal giudice di primo grado
art. 599, comma 2 c.p.
Richiamata nella motivazione come causa di non punibilità della provocazione (intesa come scusante e non come scriminante): la Corte ha osservato che la provocazione può eliminare la rimproverabilità quando la reazione è apprezzabile oggettivamente, pur non eliminando l'illiceità del fatto ai fini della responsabilità civile
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova: la Cassazione ha ricordato che per censurare la valutazione delle prove è necessario che il ricorso sia autosufficiente e contenga le trascrizioni integrali degli atti richiamati
art. 546 c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione in Cassazione: la Corte ha ritenuto le doglianze non autosufficienti laddove non accompagnate dall'allegazione integrale degli atti probatori
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiede l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso: la Corte ha osservato che i motivi erano enunciati entro i limiti richiesti, ma alcuni mancavano degli allegati necessari per l'autosufficienza
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.
La Corte ha richiamato i principi procedurali che impongono l'allegazione integrale degli atti quando si deduce omissione o travisamento della prova dichiarativa, per consentire la verifica in sede di legittimità
art. 6 CEDU e art. 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente per dedurre violazione del diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non dimostrate, non configurando violazione del diritto di difesa né dell'obbligo di rinnovazione istruttoria
artt. 43 e 51 c.p.
Richiamati in relazione alla natura dolosa dell'illecito e alle scriminanti/giustificazioni; la Corte ha distinguendo tra criticità politica giustificata e evento diffamatorio, ritenendo prevalente la valutazione della critica politica fondata su elementi informativi
art. 616 c.p.p.
Norma sull'imposizione delle spese per ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che riguardano la valutazione della prova dichiarativa devono essere autosufficienti: il ricorso deve contenere le trascrizioni integrali o l'allegazione dei verbali richiamati, altrimenti è inammissibile.
- Il giudice d'appello che riforma una condanna in senso assolutorio non è obbligato a rinnovare l'istruttoria, ma deve fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa valutazione delle prove.
- La critica politica resa in contesti pubblici (es. sedute consiliari) può essere assolta dalla rilevanza penale se basata su un "sufficiente riscontro fattuale" e inserita in un contesto di precedente campagna informativa o conflitto che costituisca giustificazione della replica.
- La provocazione può costituire una causa di non punibilità (scusante) eliminando la rimproverabilità dell'agente se la reazione è oggettivamente apprezzabile, ma non equivale a una scriminante che renda il fatto non illecito in senso assoluto.
- Le censure generiche sul mancato rispetto delle regole del processo (Cedu/Cost.) devono essere specifiche e supportate da riferimenti processuali concreti; altrimenti la Cassazione le considera infondate.
- Un ricorso in Cassazione mal fondato o non autosufficiente può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende).
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