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Sentenza

Sentenza n. 2154/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, n. 1941/2024, relativa al riconoscimento del beneficio annuale di € 500,00 mediante la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, per l’anno scolastico 2023/2024, al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all’accredito dell’importo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 novembre 2024 ed era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 19 novembre 2025. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione al giudicato e corrispondere al ricorrente quanto dovuto, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, poiché distratte in favore del difensore non parte del giudizio di ottemperanza, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la domanda di ulteriore condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua: il ritardo è stato ricondotto all’ingente contenzioso nazionale ed europeo sulla questione e alla complessità organizzativa del procedimento, che coinvolge gli uffici territoriali e centrali del Ministero per la predisposizione della Carta e l’assegnazione delle risorse. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta formale dell’interessato e imponendogli di compiere anche le operazioni contabili necessarie, senza poter opporre l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 350, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del giudice del lavoro, da eseguire mediante accredito sulla Carta elettronica del docente.

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre, anche in caso di mancata esecuzione, il pagamento di una somma di denaro; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in ragione del contesto di contenzioso e della complessità organizzativa dell’esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna divenuta irrevocabile nei confronti di un’amministrazione statale, verificati il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione entro un termine determinato.
  • L’esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme da parte di un’amministrazione pubblica comprende anche le attività di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento materiale delle risorse; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’adempimento del giudicato.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una formale richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, anche considerando l’ingente contenzioso e la complessità organizzativa dell’attività necessaria per eseguire il giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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