Cassazione Penale, Ordinanza n. 14683/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti riguardavano: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) l'omessa esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità e manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le gravi modalità della condotta per escludere la tenuità; il secondo motivo era anch'esso infondato perché non si confrontava con una motivazione ritenuta esaustiva e immune da vizi sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizza gravi modalità della condotta; il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tale valutazione.
recidiva
La censura sull'omessa esclusione della recidiva è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove questa sia completa e immune da vizi sindacabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la questione senza specificità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa dal giudice di merito sulla base delle concrete e gravi modalità della condotta; tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo se il ricorso indichi specifici vizi della motivazione.
- La doglianza sulla recidiva non può essere accolta se la sentenza di merito contiene una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito in assenza di vizi sindacabili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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