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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22822/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'illegittima applicazione della pena con rito abbreviato concordato (art. 444 c.p.p.) dopo che il Giudice aveva già emesso ordinanza di ammissione al rito abbreviato: secondo il ricorrente l'ammissione al rito abbreviato è irrevocabile salvo casi eccezionali (art. 441-bis) e non poteva quindi essere trasformata nel "patteggiamento". Inoltre si censurava il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 6) c.p. in assenza di riparazione integrale del danno (e in ogni caso effettuata dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato), la mancata sanzione per uno dei reati di maltrattamenti a causa della determinazione della pena al minimo edittale sulla continuazione, e la mancanza di correlazione fra la richiesta e la decisione relativamente alla sospensione condizionale della pena (modulo con voci non depennate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha dichiarato che l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato segna l'inizio del relativo giudizio ed è irrevocabile, essendo incompatibile la conversione in procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al G.U.P. per la prosecuzione del giudizio secondo il rito abbreviato originariamente ammesso. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento"). La Corte ha ritenuto che questo rito è alternativo e non convertibile con il rito abbreviato quando quest'ultimo è già stato ammesso.

  • art. 441-bis, commi 1-bis e 4 cod. proc. pen.

    Previene la revoca dell'ammissione al rito abbreviato salvo ipotesi eccezionali (es. nuove contestazioni a seguito di integrazione istruttoria). La Corte ha richiamato tali limiti per affermare l'irrevocabilità dell'ordinanza di ammissione.

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    la relativa prestazione risarcitoria intervenire "prima del giudizio"

    La circostanza attenuante può richiedere la riparazione del danno; la Corte ha osservato che il riconoscimento dell'attenuante presupponeva l'adempimento nei tempi richiesti (prima del giudizio) e quindi non poteva essere concesso se la riparazione è intervenuta successivamente all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena per reati in continuazione e l'individuazione della violazione più grave. La censura riguardava la determinazione della pena al minimo edittale con conseguente mancata sanzione per uno dei reati; la Corte ha comunque deciso sul primo motivo e ha assorbito le altre questioni.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Garantisce la possibilità di impugnazione per violazione di legge; la Corte ne ha tratto fondamento per consentire il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento concluse in violazione della normativa di ammissibilità.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama la possibilità di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha confermato che può essere esperito contro sentenze di applicazione della pena illegali.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per motivi di illegittimità della sentenza; la Corte ha ritenuto rilevabile il vizio di illegittimità derivante dall'accesso irregolare al rito.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento in relazione alle clausole pattizie; la Corte ha precisato che tali limiti non impediscono il ricorso per questioni attinenti all'ammissibilità del rito stesso.

Massime di principio

  • L'ordinanza di ammissione al rito abbreviato segna l'inizio del processo abbreviato ed è, di regola, irrevocabile: non è ammissibile trasformarla successivamente nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • Il patteggiamento e il rito abbreviato sono riti alternativi e non riconvertibili l'uno nell'altro; il giudice non ha potere di trasformazione in assenza di espressa previsione normativa.
  • Il riconoscimento di attenuanti connessi alla riparazione del danno (art. 62, n. 6) richiede il rispetto delle condizioni e dei tempi previsti (ad es. riparazione "prima del giudizio" quando la norma o la giurisprudenza lo esigono).
  • Le sentenze di applicazione della pena concluse in violazione delle condizioni di ammissibilità del rito sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge, anche se esistono limiti ordinari all'impugnabilità delle decisioni negoziali.
  • In presenza di più reati concorrenti o in continuazione, il giudice deve determinare la pena in modo da non lasciare un reato senza sanzione; la mera determinazione al minimo edittale non può comportare l'azzeramento di una fattispecie senza adeguata motivazione.

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