Sentenza del 27/04/2017 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Acquisto di quota - Difetto di presentazione della dichiarazione e di deposito del bilancio - Detassazione plusvalenza - Regime di cui all'art. 87, Dpr 917/86 - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità del regime di detassazione della plusvalenza previsto dall’art. 87 del D.P.R. 917/1986, nonostante il difetto di presentazione della dichiarazione e di deposito del bilancio e, in particolare, l’eventuale mancata classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Il giudice ha ritenuto che il regime non costituisca una semplice agevolazione subordinata al rigoroso rispetto di requisiti formali, ma un meccanismo volto a evitare la doppia imposizione della ricchezza societaria, rinviandone la tassazione definitiva al momento della distribuzione ai soci. La classificazione contabile è stata qualificata come requisito sostanziale, dimostrabile anche attraverso altri elementi certi e precisi della contabilità.
La decisione
È stata riconosciuta l’applicabilità del regime di cui all’art. 87 del D.P.R. 917/1986 e, quindi, la detassazione del 95% della plusvalenza. Il mancato o irregolare assolvimento di alcuni adempimenti formali, quali la presentazione della dichiarazione o il deposito del bilancio, non è stato ritenuto decisivo quando la destinazione della partecipazione a investimento durevole risultava comunque provata dalla contabilità o da altri elementi oggettivi.
Norme richiamate
Art. 87 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Detassazione del 95% della plusvalenza derivante da partecipazioni che soddisfano i requisiti previsti dal regime di participation exemption.
La norma mira a evitare la doppia tassazione degli utili societari e opera come meccanismo di temporanea esclusione dalla tassazione fino alla definitiva imputazione della ricchezza ai soci. Il requisito della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie è sostanziale e può essere provato anche mediante elementi contabili certi e precisi, non necessariamente mediante il solo bilancio formalmente depositato.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 4 agosto 2004
La partecipazione può considerarsi correttamente qualificata come immobilizzazione finanziaria quando tale destinazione risulta dal bilancio oppure da altri elementi certi e precisi della contabilità.
Massime di principio
- Nel regime di participation exemption, gli adempimenti formali non prevalgono automaticamente sulla sostanza economica dell’operazione: se la partecipazione era effettivamente detenuta come investimento durevole, tale circostanza può essere provata con documentazione contabile oggettiva.
- La mancata presentazione della dichiarazione o il mancato deposito del bilancio non comportano necessariamente la perdita del beneficio, purché il contribuente dimostri il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
- La classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificata con riferimento al primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, ma può risultare anche da scritture contabili, registrazioni e altri elementi certi e coerenti.
- La finalità antielusiva o ant doppia-imposizione della participation exemption impone un’interpretazione non meramente formalistica, senza tuttavia esonerare il contribuente dall’onere di provare concretamente la natura durevole dell’investimento e gli altri requisiti previsti dalla norma.
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