Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso delle somme spettanti ai sensi dell'art. 10, quarto paragrafo, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia, relative a ritenute sui dividendi distribuiti da ELYO ITALIA Srl e PETROL COMPANY Srl (società italiane) alla società madre francese GDF. Questione centrale: compatibilità e concorrenza tra l'applicazione della Direttiva 'Madre-Figlia' (esonero dalle ritenute) e il credito d'imposta/ rimborso previsto dalla Convenzione; verifica se il pagamento (anche in misura ridotta) dell'imposta sui dividendi in Francia consenta il rimborso in Italia e se l'interpretazione opponibile configuri un aiuto di Stato in violazione del diritto UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che GDF avesse documentato, con le dichiarazioni fiscali francesi, che i dividendi erano assoggettati al regime fiscale francese e che spetta al contribuente scegliere tra l'applicazione della Direttiva Madre-Figlia (esonero) e l'applicazione della Convenzione (credito d'imposta), scelta non sindacabile dall'Amministrazione italiana purché il regime sia applicato integralmente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione secondo cui l'esonero non esclude automaticamente il rimborso del credito convenzionale e che è necessaria una verifica concreta del rischio di doppia imposizione economica; non è richiesta la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza purché il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza. Il ricorso è dunque respinto e l'Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, art. 10, quarto paragrafo, lett. b)

    Riconosce il diritto al credito d'imposta per le imposte pagate sul dividendo nello Stato di residenza; applicata nel senso che il rimborso può essere richiesto se il dividendo è soggetto alla potestà impositiva dell'altro Stato e concorre alla formazione del reddito imponibile, anche se non sempre richiesto l'effettivo pagamento in termini materiali.

  • Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia), artt. 4 e 7

    L'art. 7(2) stabilisce che l'applicazione della Direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali volte ad attenuare la doppia imposizione (es. pagamento di crediti d'imposta); la Direttiva e la Convenzione sono strumenti potenzialmente alternativi e compatibili, spettando al contribuente la scelta dell'opzione, a condizione che il regime prescelto sia applicato integralmente e si verifichi concretamente l'assenza di doppia imposizione economica.

  • Code Général des Impôts (France), artt. 145, 146, 216

    Richiamati in riferimento al regime fiscale francese che disciplina l'imposizione dei dividendi e le modalità con cui il contribuente francese ha dichiarato e assoggettato i dividendi ricevuti, utile a dimostrare la soggezione fiscale in Francia.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49, 63, 106 e ss.

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere un profilo di violazione del diritto UE (es. libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali, e disciplina degli aiuti di Stato). La Corte ha ritenuto infondata la censura sul presunto aiuto di Stato derivante dall'interpretazione che riconosce il rimborso del credito convenzionale.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-389/18 (Brussels Securities)

    La giurisprudenza CJEU afferma che l'esonero dalle ritenute non elimina automaticamente il rischio di doppia imposizione economica e che occorre verifica concreta dell'effetto fiscale complessivo; supporta la compatibilità tra esenzione e credito convenzionale in casi concreti.

  • Circolare Ministero Economia e Finanze n. 15/E del 10 agosto 1994

    Indicava che l'effetto congiunto di Direttiva e Convenzioni non è cumulabile 'sic et simpliciter' senza accordi bilaterali ma ipotizzava soluzioni pratiche per consentire al contribuente di scegliere il regime, prevedendo modalità tecniche di rimborso e trattenute concordate tra Stati contraenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: es. Cass. nn. 25196/2022, 2889/2019, 26377/2018, 26656/2017)

    Costante orientamento secondo cui non è corretto subordinare il rimborso della ritenuta all'effettivo 'sborsato' nel Paese di residenza; è sufficiente che il dividendo rientri nel reddito imponibile nello Stato di residenza e che si verifichi concretamente la neutralità fiscale.

Massime di principio

  • Il contribuente può scegliere tra l'applicazione della Direttiva madre-figlia (esonero dalle ritenute) e l'applicazione della Convenzione bilaterale (credito d'imposta/rimborso); la scelta, se esercitata correttamente, non è sindacabile dall'Amministrazione dello Stato della fonte.
  • L'esonero da ritenute in forza della Direttiva non esclude automaticamente il diritto al rimborso del credito di imposta previsto da una Convenzione: occorre una verifica concreta dell'effetto complessivo per accertare il rischio di doppia imposizione economica.
  • Per ottenere il rimborso ai sensi della Convenzione è sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva dello Stato di residenza e concorra alla formazione del reddito imponibile in quello Stato; non è sempre necessaria la prova dell'effettivo pagamento materiale dell'imposta nello Stato di residenza.
  • Le questioni relative alla possibile incompatibilità con il diritto UE (libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali, aiuti di Stato) vanno valutate con riferimento all'effetto reale del regime fiscale: una regola che assicuri neutralità e non comporti vantaggi selettivi difficilmente sarà qualificata come aiuto di Stato.
  • Le Amministrazioni dovrebbero coordinarsi bilateralmente (o prevedere meccanismi tecnici) per evitare risultati pratici incongrui; il contribuente però conserva la responsabilità di applicare coerentemente il regime scelto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.