Cassazione Civile, Ordinanza n. 22775/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003, emessi in assenza di dichiarazione e fondati su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva determinato un reddito presunto sia sulla base di indici di capacità contributiva (autoveicolo, motoveicolo, contratto assicurativo e abitazione principale) sia sulla base di incrementi patrimoniali riferiti all'acquisto di un immobile, ripartiti in quote costanti negli anni di riferimento. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la C.T.R. aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, firmato dal capo dell'area legale senza delega e senza qualifica dirigenziale; violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per mancata corretta valutazione della prova contraria; omesso esame di fatti decisivi relativi all'iter negoziale e ai pagamenti pregressi connessi all'immobile; violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sul rilievo temporale dell'incremento patrimoniale; omessa pronuncia sull'eccezione di mancato contraddittorio endoprocedimentale; violazione del giudicato interno e degli artt. 56 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 329 c.p.c. per asserita mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; omessa pronuncia sulla circostanza che l'abitazione principale era stata acquistata solo nel 2005 e non era disponibile negli anni accertati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valido l'appello dell'Ufficio perché sottoscritto dal capo dell'area legale, funzionario preposto al reparto competente, e quindi legittimamente abilitato alla sottoscrizione. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di mancato contraddittorio, rilevando che la C.T.R. aveva implicitamente rigettato tale eccezione affermando la correttezza degli avvisi; ha inoltre ricordato che, per le annualità anteriori al 2009, l'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 non imponeva il contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico. Ha reputato infondati i motivi sulla prova contraria e sui fatti decisivi, osservando che la C.T.R. aveva valutato complessivamente le risultanze documentali e aveva motivato l'inidoneità delle allegazioni del contribuente a vincere la presunzione di maggior reddito. Ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 agli incrementi patrimoniali, precisando che la spesa per tali incrementi si presume sostenuta con redditi conseguiti nell'anno dell'acquisto e nei quattro precedenti, con facoltà del contribuente di offrire prova contraria documentale. Ha escluso la formazione di giudicato interno, ritenendo che l'appello dell'Ufficio avesse investito complessivamente la decisione di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti contro la sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 4, comma 5, comma 6, comma 7
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito: gli indici di capacità contributiva e gli incrementi patrimoniali consentono la determinazione presuntiva del reddito; per gli incrementi patrimoniali la spesa si presume sostenuta con redditi dell'anno e dei quattro precedenti; la prova contraria può essere fornita dal contribuente; il contraddittorio endoprocedimentale previsto dal comma 7 vale solo per le annualità cui la norma si applica ratione temporis.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della prova contraria all'accertamento sintetico.
art. 112 c.p.c.
Invocato per l'omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste se la decisione impugnata comporta implicitamente il rigetto della questione.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili procedimentali dell'atto impositivo, ma la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È interpretato nel senso che l'onere di riproposizione riguarda l'appellato per le questioni non accolte o assorbite, non l'appellante, e non opera sulle domande o eccezioni espressamente respinte.
art. 329 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato interno e acquiescenza parziale; la Corte esclude che si fosse formato un giudicato sulle rationes non specificamente censurate.
art. 115 c.p.c.
È richiamato quale parametro del sindacato sulla valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza dover esaminare analiticamente tutte le risultanze istruttorie.
art. 111 Cost.
Richiamato in funzione di economia processuale e ragionevole durata, a sostegno della possibilità per la Corte di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia su questioni di diritto.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per affermare che la Corte di cassazione, verificata una questione di diritto già matura, può evitare la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio è valida quando provenga dal funzionario preposto al reparto competente, potendo la delega essere conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario all'ufficio o settore interessato.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un capo o su una questione indispensabile; non sussiste se la statuizione adottata comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione o del motivo.
- Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, il contraddittorio endoprocedimentale non è un requisito generale di validità dell'atto, salvo che sia specificamente previsto dalla disciplina applicabile.
- Nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, la spesa si presume sostenuta con redditi conseguiti nell'anno dell'acquisto e nei quattro precedenti, in quote costanti, salvo prova contraria del contribuente.
- La prova contraria all'accertamento sintetico richiede elementi documentali idonei a dimostrare l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure a escludere o ridurre il reddito presunto; il giudice di merito valuta liberamente l'idoneità di tali elementi.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito, purché la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
- Nel processo tributario, il regime della riproposizione delle questioni non accolte opera per l'appellato e per le questioni assorbite o non esaminate, non per le domande o eccezioni espressamente respinte, che richiedono impugnazione o acquiescenza.
- L'accertamento sintetico fondato su redditività presunta di beni indice e incrementi patrimoniali consente una ricostruzione complessiva del reddito del contribuente, anche in assenza di dichiarazione, purché l'Ufficio utilizzi presunzioni previste dalla legge e il contribuente non le vinca con prova contraria.
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