Cassazione Civile, Ordinanza n. 11617/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge che il primo ricorso era stato notificato via PEC all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e depositato con la sola ricevuta di accettazione della notificazione telematica, senza la ricevuta di consegna e senza attestazione di conformità; inoltre la notifica era stata eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Il secondo ricorso, identico al primo, risultava sottoscritto digitalmente da un difensore diverso da quello indicato nell'atto e al momento della notifica era privo di procura speciale, poi conferita successivamente; anche questo ricorso era stato notificato all'Avvocatura Distrettuale di Bari. La Corte ha rilevato inoltre che nel primo ricorso il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata il 18/12/2023, sicché la seconda impugnazione, notificata il 5/4/2024, risultava tardiva. Infine, il ricorso è stato ritenuto gravemente carente nell'esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e generico nei motivi, che denunciavano falsa applicazione di norme di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo plurime ragioni ostative: nel primo ricorso difetto di prova della notificazione per mancanza della ricevuta di consegna PEC e attestazione di conformità, con notificazione inesistente e non rinnovabile; nel secondo ricorso mancanza di valida procura al difensore che lo aveva sottoscritto al momento della notifica, oltre a tardività, mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti di causa e genericità dei motivi. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte richiama il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
La produzione della notifica telematica deve essere corredata da attestazione di conformità; in mancanza, il deposito della sola ricevuta di accettazione non prova il perfezionamento della notificazione.
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere valida al momento della proposizione e della sottoscrizione dell'atto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficientemente chiara e completa da consentire alla Corte di comprendere la fattispecie, le difese e le ragioni delle decisioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente generici.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso, nei casi contemplati dalla norma.
art. 240 c.p.
È menzionato solo come norma invocata nel primo motivo, senza che la Corte ne esamini il merito.
art. 2043 c.c.
È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la prova della notificazione telematica richiede la produzione della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta/consegna, con le necessarie attestazioni di conformità quando richieste; la sola ricevuta di accettazione non basta a dimostrare il perfezionamento della notifica.
- La notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l'Avvocatura competente secondo le regole applicabili; una notificazione effettuata presso ufficio diverso può risultare invalida o comunque radicalmente inefficace.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve esistere e essere efficace al momento della sottoscrizione e notificazione dell'atto; una sottoscrizione apposta da difensore privo di procura rende l'impugnazione inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e completo i fatti di causa e le ragioni delle decisioni impugnate; una narrazione gravemente lacunosa impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche o assertive non consentono l'esame del vizio dedotto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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