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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33904/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, comma 1, n.2 c.p.), in concorso con altra persona, con le seguenti censure: 1) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 (violenza sulle cose); 2) errata qualificazione del fatto: avrebbe dovuto ritenersi applicabile l'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) per energia prelevata dal contatore condominiale; 3) violazione di legge e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; 4) doglianze ulteriori sulla determinazione della pena e sulla motivazione;

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di censura, condividendo la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'allaccio abusivo è avvenuto mediante forzatura della morsetteria ENEL e l'immissione diretta nella rete di distribuzione, configurando il reato di furto di energia. Ha altresì confermato la legittimità del trattamento sanzionatorio e della motivazione relativa al confronto tra circostanze; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il comportamento consistente nell'allaccio abusivo diretto alla rete per sottrarre energia è ricondotto al delitto di furto, in quanto si configura una sottrazione della cosa altrui mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione

  • art. 625 comma 1 n.2 cod. pen.

    aggravante per aver commesso il fatto con violenza sulle cose

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in ragione della forzatura della morsetteria ENEL, che integra violenza sulle cose

  • art. 646 cod. pen.

    Il ricorrente chiedeva la riqualificazione in appropriazione indebita quando l'energia venga prelevata da contatore condominiale; la Corte, richiamando orientamento recente, ha escluso l'applicabilità di tale norma alla fattispecie di allaccio diretto alla rete mediante forzatura della morsetteria

  • art. 627 cod. pen.

    delitti contro il patrimonio (riferimento storico/depennato in parte)

    Il provvedimento richiama la distinzione tra furto e altre fattispecie di sottrazione, precisando che alcune ipotesi ora depenalizzate non si applicano alla fattispecie di allaccio abusivo

  • art. 69 cod. pen.

    La Corte ricorda che il giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se illogico o arbitrario; qui la motivazione è ritenuta sufficiente

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione sul trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena deve rispettare i canoni previsti dalla norma e la motivazione esposta è giudicata conforme

  • art. 133 cod. pen.

    determinazione della pena

    Non è richiesto che il giudice esamini dettagliatamente tutti i singoli elementi elencati dall'art. 133; è sufficiente indicare quelli di eminente rilievo nel giudizio complessivo, cosa che è stata ritenuta rispettata

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione

    Il ricorso era proposto nei limiti consentiti dalla norma ma alcuni motivi sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già valutate e pertanto inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna al pagamento delle spese e sanzione verso la Cassa delle Ammende

    Norma richiamata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

  • Sentenza Cass. Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021 (Insolia), Rv. 282394

    orientamento giurisprudenziale

    La Corte ha fatto propria la linea interpretativa secondo cui l'allaccio abusivo a valle del contatore condominiale può integrare il delitto di furto; tale orientamento è stato ritenuto applicabile alla fattispecie e utile a distinguere tra furto e appropriazione

Massime di principio

  • L'allaccio abusivo effettuato mediante forzatura della morsetteria o collegamento diretto alla rete di distribuzione integra, di regola, il reato di furto di energia (art. 624 c.p.), con possibile aggravante per violenza sulle cose quando l'operazione comporti danneggiamento o forzatura degli impianti
  • La qualificazione del fatto come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è controversa: se il soggetto agisce approfittando di un potere già acquisito sul bene (p.es. possesso o disponibilità autonoma) potrebbe configurarsi appropriazione, ma l'orientamento recente della Cassazione tende a ritenere configurabile il furto anche in ipotesi di prelievo dall'impianto condominiale/intercettazione della rete, quando si dia una sottrazione della cosa altrui
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al vaglio del giudice di merito e può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione è illogica o arbitraria; non è richiesto che il giudice esamini punto per punto tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., bastando l'indicazione degli elementi di rilievo
  • In appellate e in cassazione i motivi meramente riproduttivi o che non apportano nuove prospettazioni giuridiche o di fatto risultano frequentemente inammissibili; la Suprema Corte sanziona anche con oneri per spese e ammende i ricorsi ritenuti colposamente infondati
  • Per valutare la corretta qualificazione giuridica è essenziale la ricostruzione tecnica e materiale dell'allaccio: la modalità concreta (allaccio diretto alla rete, forzatura della morsetteria, intercettazione a valle del contatore) orienta verso la sussunzione in furto piuttosto che in appropriazione

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