Ordinanza n. 1558/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. s.p.a. n. 101 del 17 aprile 2026, recante in oggetto “Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura /di ‘Sistemi Diagnostici di Chimica Clinica e Immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania – Lotti da 1 a 6. Presa d’atto sentenze del Consiglio di Stato n. 01857/2026 del 09.03.2026 e n. 01861/2026 del 09.03.2026 e adempimenti conseguenti”, nella parte viene disposto lo scorrimento della graduatoria del Lotto 5 in favore del quarto e ultimo classificato e, dunque, aggiudicata la fornitura alla Siemens Healthcare s.r.l.; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione di Gara, nominata dal Direttore Generale con Disposizione n. 116/2023, del 31 maggio 2023, 13 giugno 2023, 21 giugno 2023, 27 giugno 2023, 11 luglio 2023, 18 luglio 2023, 31 luglio 2023, 27 settembre 2023, 4 ottobre 2023, 9 ottobre 2023, 12 ottobre 2023 e 10 novembre 2023, nella parte in cui contengono le risultanze dei lavori di valutazione dell’offerta di Siemens e i relativi punteggi in relazione al Lotto 5; - e con riserva di motivi aggiunti all’esito dell’esame della documentazione presentata in gara da Siemens, in relazione alla quale Abbott ha presentato istanza di accesso agli atti il 21 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della So.Re.Sa. di scorrimento della graduatoria del Lotto 5 e aggiudicazione della fornitura a Siemens Healthcare s.r.l., nonché gli atti di valutazione dell’offerta di Siemens
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determinazione con cui la stazione appaltante, preso atto delle precedenti pronunce giurisdizionali che avevano comportato l’esclusione delle prime tre imprese graduate, ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore della quarta classificata Siemens. Abbott ha dedotto un interesse strumentale alla riedizione della gara e ha contestato l’offerta tecnica di Siemens, prospettando genericamente che anche tale offerta avrebbe potuto presentare profili escludenti analoghi a quelli accertati per Roche, Abbott e Beckman. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare Siemens per stipulare il contratto alle condizioni economiche dell’originaria aggiudicataria, anziché a quelle risultanti dall’offerta di Siemens. La ricorrente ha precisato che il proprio accertamento di esclusione non sarebbe definitivo, poiché la sentenza del Consiglio di Stato che lo aveva confermato non sarebbe ancora passata in giudicato, e si è riservata motivi aggiunti dopo l’accesso alla documentazione di gara di Siemens.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni juris. In primo luogo, ha rilevato che le censure contro l’offerta tecnica di Siemens erano generiche, esplorative e prive di specifici e circostanziati profili di difformità rispetto alla lex specialis; non era quindi sufficiente chiedere alla stazione appaltante una verifica generalizzata di possibili cause di esclusione. In secondo luogo, ha ritenuto seriamente contestabile la legittimazione di Abbott, poiché la sua esclusione era stata accertata dalle precedenti sentenze del TAR e confermata dal Consiglio di Stato, senza che risultasse proposto ricorso per cassazione o revocazione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il concorrente la cui esclusione si sia consolidata non può impugnare l’aggiudicazione o gli atti successivi per ottenere la riedizione della gara, non avendo un interesse differenziato rispetto a un operatore economico estraneo alla procedura. Infine, ha ritenuto non fondata, a un primo esame, la censura relativa alla stipulazione del contratto alle condizioni dell’originaria aggiudicataria: l’art. 110 d.lgs. 50/2016 è stato ritenuto riferibile all’ipotesi in cui l’aggiudicatario abbia già stipulato il contratto, circostanza non verificatasi. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e la valutazione sommaria dei presupposti per la tutela cautelare.
art. 110 d.lgs. 50/2016
La soluzione della stipulazione alle condizioni dell’originaria aggiudicataria è stata ritenuta prevista per l’ipotesi in cui l’impresa aggiudicataria abbia già stipulato il contratto, situazione non verificatasi nel caso concreto.
Massime di principio
- Il concorrente la cui esclusione dalla gara sia stata accertata con pronuncia giurisdizionale confermata in appello e non risulti più utilmente contestabile non ha legittimazione a impugnare l’aggiudicazione o gli atti successivi della procedura al solo fine di ottenere la riedizione della gara, poiché tale interesse non è differenziato rispetto a quello di un operatore economico estraneo alla gara.
- La contestazione dell’offerta dell’aggiudicatario o di altro concorrente non può fondarsi su prospettazioni generiche ed esplorative circa la possibile esistenza di cause di esclusione, ma deve indicare specifici e circostanziati profili di difformità dalla lex specialis.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria, le censure non presentino un fumus boni juris sufficiente, anche senza una definitiva valutazione del merito della controversia.
- La disciplina che consente di stipulare il contratto alle condizioni dell’originaria aggiudicataria presuppone, secondo la valutazione cautelare resa, che tale contratto sia stato già stipulato; non si applica automaticamente al mero scorrimento della graduatoria in assenza di tale presupposto.
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