Cassazione Penale, Ordinanza n. 10868/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico e totalmente deficitario l'unico motivo, perché limitato a dedurre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone senza spiegare in che modo la loro eliminazione avrebbe inciso sull'esito del giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29/05/2025. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un testimone, qualificato come elemento a carico. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo dell'indicazione dell'incidenza concreta dell'eventuale espunzione di tale prova sulla decisione, cioè senza sviluppare la cosiddetta prova di resistenza. Il ricorso non conteneva l'allegazione necessaria a dimostrare che, eliminato l'elemento contestato, le residue risultanze non sarebbero state sufficienti a sorreggere il medesimo convincimento.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la deduzione dell'inutilizzabilità di una prova richiede anche l'indicazione della sua incidenza decisiva sulla tenuta della motivazione.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso aspecifico o deficitario nei suoi contenuti essenziali è dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 191 c.p.p.
La doglianza riguardava l'inutilizzabilità di un elemento di prova acquisito illegittimamente.
Massime di principio
- Quando in cassazione si deduce l'inutilizzabilità di una prova a carico, il ricorrente deve indicare specificamente perché l'eventuale espunzione di quell'elemento renderebbe insufficiente il restante compendio probatorio.
- La censura è inammissibile per aspecificità se non sviluppa la prova di resistenza, cioè se non confronta l'elemento contestato con le residue risultanze probatorie per dimostrare che la decisione sarebbe potuta essere diversa.
- La mera affermazione dell'illegittima acquisizione di una prova non basta a fondare il ricorso per cassazione: occorre spiegare la rilevanza decisiva del vizio denunciato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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