Sentenza n. 5384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva annullato la nota di rimpatrio del militare dalla missione KFOR in Kosovo
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, assegnato alla missione KFOR-IMP di Novo Selo per circa sei mesi, aveva impugnato la nota del Comandante del reggimento MSU dell'Arma dei carabinieri con cui, dopo la contestazione di addebiti disciplinari e con la motivazione del venir meno dei requisiti previsti, gli era stato comunicato il rimpatrio anticipato. In primo grado aveva dedotto violazione degli artt. 1370 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, violazione della l. n. 241/1990 per omessa o carente motivazione, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, difetto di istruttoria, incompetenza relativa, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta. Il TAR aveva respinto la censura di incompetenza, accolto quella relativa al difetto di motivazione e annullato l'atto, respingendo invece le domande risarcitorie e quella relativa all'indennità di missione. Il Ministero della difesa ha appellato il capo favorevole al militare, sostenendo la legittimità dell'azione amministrativa. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e violazione del divieto di nova, contestando altresì nel merito la fondatezza dell'impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto specifico il motivo d'appello e ha escluso la violazione del divieto di nova: la pubblica amministrazione può produrre per la prima volta in appello documenti relativi al procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a.; inoltre, il divieto di motivi nuovi ex art. 104, comma 1, c.p.a. grava sulla parte ricorrente in primo grado e le mere difese del convenuto non costituiscono eccezioni in senso stretto. Il Collegio ha rilevato il giudicato interno sui capi della sentenza non impugnati, riguardanti l'incompetenza del Comandante e il rigetto delle domande risarcitorie e relative all'indennità di missione. Nel merito ha accolto la censura del Ministero sul difetto di motivazione. Ha affermato che il trasferimento d'autorità del personale militare, cui accede l'ordine di rimpatrio, rientra nel genus degli ordini militari ed è sottratto alle garanzie partecipative e motivazionali della l. n. 241/1990. Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale è un ordine militare, nel quale prevale l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell'amministrazione; l'eventuale natura vessatoria deve essere provata dall'interessato, ma tale deduzione non risultava proposta o dimostrata nel caso concreto. Non sussiste inoltre un diritto del militare al mantenimento della sede o delle condizioni di impiego, né è configurabile il mansionismo, purché siano attribuiti compiti corrispondenti al grado. In riforma parziale della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente il ricorso di primo grado e ha condannato il militare alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 5.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è respinta quando il gravame, considerato nel suo tenore testuale e contenuto, individua adeguatamente le censure rivolte alla sentenza.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il divieto di motivi nuovi in appello riguarda la parte ricorrente in primo grado; non impedisce alla parte resistente di sviluppare mere difese non qualificabili come nuovi motivi di ricorso.
art. 46 c.p.a.
La pubblica amministrazione può produrre per la prima volta in appello documentazione afferente al procedimento amministrativo oggetto del giudizio, senza che ciò costituisca violazione del divieto di nova.
art. 976, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il trasferimento d'autorità del personale militare rientra nella categoria degli ordini militari.
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata quale base normativa del trasferimento d'autorità, cui può accedere l'ordine di rimpatrio.
artt. 838 ss. d.lgs. 66/2010
Nel rapporto di impiego militare i compiti assegnabili sono correlati al grado; non è configurabile un istituto del mansionismo né una pretesa alla conservazione delle precedenti condizioni di impiego.
art. 850 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale disposizione specifica sui compiti del grado, a conferma dell'assenza di una pretesa al mantenimento delle medesime mansioni o condizioni di impiego.
art. 1370 ss. d.lgs. 66/2010
Le disposizioni disciplinano il procedimento disciplinare di corpo, ma la legittimità dell'ordine di rimpatrio è valutata autonomamente quale ordine militare.
artt. 713, comma 3, 715, commi 1 e 2, 716, commi 1, 3 e 4, 717, comma 1, 725, comma 1, 729, commi 1 e 2, 732, comma 1, d.P.R. 90/2010
Sono le disposizioni regolamentari richiamate nella contestazione degli addebiti disciplinari notificata al militare; la sentenza non ne trae una specifica regola decisoria.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente secondo il criterio ordinario della soccombenza.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità del personale militare, al quale può accedere un ordine di rimpatrio da una missione, rientra nel genus degli ordini militari ed è sottratto alle garanzie della legge n. 241/1990, comprese quelle relative alla partecipazione procedimentale e alla motivazione del provvedimento.
- Nel trasferimento militare, anche quando disposto per incompatibilità ambientale, prevale l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell'amministrazione rispetto alle esigenze personali e familiari del dipendente; chi deduce la natura vessatoria dell'ordine deve fornire la relativa prova.
- Il militare non vanta una situazione giuridica soggettiva tutelabile al mantenimento di una determinata sede di servizio, poiché la sede costituisce una modalità di svolgimento del servizio rimessa alle esigenze dell'amministrazione.
- Nell'ordinamento militare non è configurabile il mansionismo né una pretesa alla conservazione delle precedenti condizioni di impiego, purché al militare siano assegnati compiti corrispondenti al grado.
- Il divieto di motivi nuovi in appello previsto dall'art. 104, comma 1, c.p.a. grava sulla parte ricorrente in primo grado; le mere difese sviluppate dalla parte resistente non costituiscono nuovi motivi di ricorso o eccezioni in senso stretto.
- La pubblica amministrazione può produrre per la prima volta in appello documenti relativi al procedimento amministrativo controverso, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., senza incorrere nel divieto di nova.
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