Sentenza n. 4372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2622/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il giudizio di non idoneità permanente al servizio d’istituto nella Polizia di Stato e contro il conseguente collocamento in aspettativa speciale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato il giudizio della Commissione medica interforze di seconda istanza che lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato, consentendogli il passaggio, a domanda, nei ruoli civili. Ha dedotto, da un lato, error in iudicando, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della proporzionalità, del divieto di aggravamento del procedimento, dell’art. 6 CEDU, del principio di full jurisdiction, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e della parità delle armi, lamentando che il TAR non avesse adeguatamente valutato la documentazione medica prodotta, la sopravvenuta assoluzione penale e l’attendibilità della valutazione amministrativa. Dall’altro lato, ha riproposto le censure di incompetenza e violazione dell’imparzialità e del giusto procedimento, sostenendo che la rivalutazione dopo l’inidoneità temporanea avrebbe dovuto essere compiuta dalla Commissione di seconda istanza e non dalla commissione di prima istanza di Milano e che alcuni componenti delle commissioni si fossero già pronunciati sulla precedente inidoneità temporanea. È stata inoltre riproposta la domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione medico-legale per accertare l’attendibilità tecnica del giudizio di non idoneità.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto attendibile il giudizio di non idoneità, alla luce sia degli accertamenti svolti nel procedimento amministrativo sia della verificazione medico-legale disposta in appello. La verificazione ha confermato la diagnosi posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento e la sua compatibilità con i criteri diagnostici condivisi dalla prevalente letteratura scientifica. Il Collegio ha precisato che la presenza di tratti di personalità non fisiologici, pur non impedendo lo svolgimento di attività lavorativa nei ruoli civili, può rendere il dipendente non idoneo allo specifico servizio d’istituto nella Polizia di Stato, che richiede una particolare qualificata affidabilità e l’idoneità allo svolgimento di compiti connessi all’uso delle armi. L’assoluzione penale è stata ritenuta irrilevante, poiché il giudizio di non idoneità si fondava principalmente su autonomi accertamenti medico-tecnici e non sull’episodio che aveva inizialmente indotto l’amministrazione ad avviare il procedimento. Sono state respinte anche le censure procedimentali: la rivalutazione è stata correttamente svolta dapprima dalla commissione di prima istanza e poi da quella di seconda istanza, assicurando il doppio grado previsto dalla legge; non è stata ravvisata alcuna incompatibilità dei componenti già intervenuti nella valutazione dell’inidoneità temporanea, non prevista da alcuna disposizione e comunque esclusa dalla diversità degli accertamenti, dell’oggetto e della situazione clinica rivalutata. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento. Le spese sono state compensate, salvo quelle della verificazione, poste definitivamente a carico dell’appellante.
Norme richiamate
artt. 4 ss. d.P.R. n. 339/1982
La procedura di accertamento dell’idoneità e di eventuale passaggio nei ruoli civili è stata interpretata nel senso che, dopo la rivalutazione da parte della commissione di prima istanza, deve essere assicurato il successivo esame della commissione di seconda istanza, così da garantire il doppio grado di valutazione.
art. 8, ultimo comma, d.P.R. n. 339/1982
Costituisce la base normativa del collocamento dell’interessato nella posizione di aspettativa speciale, impugnato con motivi aggiunti quale atto consequenziale al giudizio di non idoneità.
artt. 165 ss. d.P.R. n. 1092/1973
Richiamati dall’appellante in relazione alla disciplina dell’accertamento dell’idoneità, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità non è stato ritenuto violato dalla partecipazione di componenti già intervenuti nella valutazione dell’inidoneità temporanea, in assenza di una specifica causa normativa di incompatibilità e considerata la diversità della successiva valutazione.
art. 1, comma 2, l. n. 241/1990
Il divieto di aggravamento ingiustificato del procedimento è stato invocato dall’appellante, ma il giudice non ha ravvisato profili di illegittimo aggravamento incidenti sulla validità del giudizio di idoneità.
art. 6 CEDU
Il giudice ha escluso che il rigetto del ricorso, fondato anche sulla verificazione medico-legale, comportasse una violazione del diritto a un giudice effettivo o della parità delle armi.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dall’appellante a sostegno del diritto a una buona amministrazione; la censura è stata respinta.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dall’appellante in relazione al diritto a un ricorso effettivo; il Consiglio di Stato ha ritenuto assicurato un sindacato pieno mediante la verificazione disposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento dell’idoneità al servizio nella Polizia di Stato, dopo la dichiarazione di non idoneità temporanea, la rivalutazione deve essere effettuata dalla commissione di prima istanza e successivamente dalla commissione di seconda istanza, così da garantire il doppio grado di valutazione previsto dalla disciplina di settore.
- La partecipazione alla successiva valutazione di componenti che abbiano preso parte all’accertamento della precedente non idoneità temporanea non determina, di per sé, incompatibilità quando tale incompatibilità non sia prevista da una specifica disposizione e la nuova valutazione riguardi una situazione attuale, sulla base di accertamenti nuovi e diversi.
- Il giudizio di idoneità al servizio d’istituto nella Polizia di Stato può fondarsi su una valutazione medico-tecnica complessiva, anche relativa a tratti di personalità non integranti una patologia impeditiva di ogni attività lavorativa, quando tali caratteristiche risultino incompatibili con le particolari esigenze di affidabilità e con i compiti che comportano l’uso delle armi.
- Il giudice amministrativo può assicurare un sindacato effettivo sulle valutazioni medico-tecniche mediante verificazione, quando sia necessario accertare l’attendibilità scientifica e diagnostica del giudizio posto dall’amministrazione a fondamento dell’inidoneità.
- L’assoluzione penale relativa ai fatti che hanno dato origine all’avvio del procedimento di accertamento dell’idoneità non incide automaticamente sulla legittimità del successivo giudizio medico-amministrativo quando quest’ultimo sia fondato autonomamente su accertamenti tecnici relativi alle condizioni del dipendente.
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