Cassazione Civile, Ordinanza n. 38489/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento e irrogazione di sanzione amministrativa per violazioni in materia di cronotachigrafo e tempi di guida continuativa, contestate a seguito di visita ispettiva su un automezzo utilizzato nell'attività aziendale. La società opponeva il verbale sostenendo, in sintesi, che la notifica fosse tardiva rispetto al termine di 150 giorni previsto per la contestazione differita, che la normativa europea sui tempi di guida non fosse applicabile alla concreta attività svolta, poiché l'impresa operava in lavori edili stradali e non in trasporto, e che il giudice di merito avesse errato nel rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a dimostrare l'uso del mezzo in cantiere e non su strada. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 14 l. n. 689/1981 per tardività della notifica; violazione del Reg. CE n. 561/2006 per asserita non applicabilità al tipo di attività; omessa motivazione su tale punto; contraddittoria motivazione sul diniego della CTU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle violazioni relative ai cronotachigrafi e ai tempi di guida, la contestazione differita con notifica è legittima quando l'accertamento si perfeziona solo dopo l'esame dei dischi cronotachigrafici, ricevuti successivamente all'ispezione, sicché il termine decorre da tale acquisizione e nel caso concreto era stato rispettato. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto circa l'uso del mezzo e l'applicabilità della normativa, nonché perché il vizio di omessa pronuncia era insussistente in presenza di una statuizione implicita di rigetto; quanto alla CTU, ha ribadito che non può essere usata in funzione esplorativa o per supplire alla carenza di prova della parte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 201 cod. strada
termine di 150 giorni dalla contestazione o dall'accertamento
nelle violazioni sui cronotachigrafi e sui tempi di guida il termine di contestazione differita decorre dall'accertamento effettivo, che può coincidere con l'esame dei dischi cronotachigrafici acquisiti successivamente
art. 14 l. n. 689 del 1981
termine per la contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo
richiamato insieme all'art. 201 cod. strada per sostenere il rispetto del termine di notificazione del verbale
art. 174 cod. strada
norma che disciplina le violazioni in tema di tempi di guida e riposo, con rinvio alle fonti europee sui cronotachigrafi e rilevanza sanzionatoria anche per l'ispettorato del lavoro
Regolamento CE n. 561/2006
le violazioni della disciplina europea sui tempi di guida e riposo rilevano come infrazioni del codice della strada e legittimano la contestazione differita
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 144 del 2008
richiamato quale base del controllo sui dischi cronotachigrafici effettuato dall'organo accertatore
art. 360, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma non è deducibile il vizio di contraddittoria motivazione nei termini prospettati dal ricorrente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1 bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle violazioni accertate tramite esame di dischi cronotachigrafici o documentazione tecnica acquisita dopo l'ispezione, la decorrenza del termine per la contestazione differita va riferita al momento in cui l'accertamento diviene concretamente possibile, non alla sola data dell'ispezione iniziale.
- Le infrazioni relative ai tempi di guida e riposo dei conducenti, disciplinate dal codice della strada e dalla normativa europea richiamata, possono essere accertate anche dall'ispettorato del lavoro quando il controllo sia funzionale sia alla sicurezza stradale sia alla tutela dei lavoratori.
- In sede di legittimità non è consentito convertire la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e può essere legittimamente negata quando sia richiesta per finalità esplorative o per colmare lacune probatorie della parte richiedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →