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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38489/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento e irrogazione di sanzione amministrativa per violazioni in materia di cronotachigrafo e tempi di guida continuativa, contestate a seguito di visita ispettiva su un automezzo utilizzato nell'attività aziendale. La società opponeva il verbale sostenendo, in sintesi, che la notifica fosse tardiva rispetto al termine di 150 giorni previsto per la contestazione differita, che la normativa europea sui tempi di guida non fosse applicabile alla concreta attività svolta, poiché l'impresa operava in lavori edili stradali e non in trasporto, e che il giudice di merito avesse errato nel rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a dimostrare l'uso del mezzo in cantiere e non su strada. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 14 l. n. 689/1981 per tardività della notifica; violazione del Reg. CE n. 561/2006 per asserita non applicabilità al tipo di attività; omessa motivazione su tale punto; contraddittoria motivazione sul diniego della CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle violazioni relative ai cronotachigrafi e ai tempi di guida, la contestazione differita con notifica è legittima quando l'accertamento si perfeziona solo dopo l'esame dei dischi cronotachigrafici, ricevuti successivamente all'ispezione, sicché il termine decorre da tale acquisizione e nel caso concreto era stato rispettato. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto circa l'uso del mezzo e l'applicabilità della normativa, nonché perché il vizio di omessa pronuncia era insussistente in presenza di una statuizione implicita di rigetto; quanto alla CTU, ha ribadito che non può essere usata in funzione esplorativa o per supplire alla carenza di prova della parte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 201 cod. strada

    termine di 150 giorni dalla contestazione o dall'accertamento

    nelle violazioni sui cronotachigrafi e sui tempi di guida il termine di contestazione differita decorre dall'accertamento effettivo, che può coincidere con l'esame dei dischi cronotachigrafici acquisiti successivamente

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    termine per la contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo

    richiamato insieme all'art. 201 cod. strada per sostenere il rispetto del termine di notificazione del verbale

  • art. 174 cod. strada

    norma che disciplina le violazioni in tema di tempi di guida e riposo, con rinvio alle fonti europee sui cronotachigrafi e rilevanza sanzionatoria anche per l'ispettorato del lavoro

  • Regolamento CE n. 561/2006

    le violazioni della disciplina europea sui tempi di guida e riposo rilevano come infrazioni del codice della strada e legittimano la contestazione differita

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 144 del 2008

    richiamato quale base del controllo sui dischi cronotachigrafici effettuato dall'organo accertatore

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma non è deducibile il vizio di contraddittoria motivazione nei termini prospettati dal ricorrente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1 bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle violazioni accertate tramite esame di dischi cronotachigrafici o documentazione tecnica acquisita dopo l'ispezione, la decorrenza del termine per la contestazione differita va riferita al momento in cui l'accertamento diviene concretamente possibile, non alla sola data dell'ispezione iniziale.
  • Le infrazioni relative ai tempi di guida e riposo dei conducenti, disciplinate dal codice della strada e dalla normativa europea richiamata, possono essere accertate anche dall'ispettorato del lavoro quando il controllo sia funzionale sia alla sicurezza stradale sia alla tutela dei lavoratori.
  • In sede di legittimità non è consentito convertire la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e può essere legittimamente negata quando sia richiesta per finalità esplorative o per colmare lacune probatorie della parte richiedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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