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Ordinanza

Ordinanza n. 3457/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202605563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso sedi dell’Esercito nella provincia di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, graduato scelto in servizio presso il 1° Reggimento AVES “Antares” di Viterbo con incarico di operatore informatico, ha impugnato il diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per ottenere l’assegnazione temporanea presso una delle sedi di Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Capua o Caserta. L’istanza era motivata dalla nascita del figlio minore, dalla stabile attività lavorativa della coniuge a Napoli e dalla collocazione della casa familiare a Maddaloni. L’Amministrazione ha respinto la domanda rilevando che presso Capua e Maddaloni tutte le posizioni organico-retributive previste per la categoria dei graduati risultavano occupate; che presso Caserta e Santa Maria Capua Vetere non vi sarebbe stata utile collocazione organica per lo specifico profilo di operatore informatico; e che l’ente di appartenenza presentava una sottoalimentazione del 2% nel profilo professionale e del 23% nella categoria complessiva, tale da non consentire la sottrazione di personale. Il ricorrente ha contestato il diniego, deducendone in sostanza l’inadeguatezza della motivazione e l’erronea considerazione dei presupposti normativi dell’assegnazione temporanea.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del celere riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione. Quanto alle sedi di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto che il diniego non fosse adeguatamente motivato perché l’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001 richiede la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, mentre l’Amministrazione aveva fatto riferimento alla carenza di posizioni nel medesimo specifico profilo professionale di operatore informatico, senza chiarire la rilevanza di tale requisito ulteriore. Quanto alle esigenze organiche o di servizio poste a fondamento del diniego, il mero dato numerico della scopertura presso l’ente di appartenenza è stato ritenuto insufficiente: l’Amministrazione deve spiegare in modo specifico perché la sottrazione di una unità comprometterebbe effettivamente l’efficienza dell’ufficio e perché la carenza non potrebbe essere fronteggiata mediante gli ordinari strumenti organizzativi. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, in relazione alle esigenze del ricorrente di prestare assistenza al figlio minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per l’11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva

    L’assegnazione temporanea è subordinata alla disponibilità di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; l’Amministrazione non può sostituire tale presupposto con un riferimento non adeguatamente giustificato alla necessaria coincidenza dello specifico profilo professionale.

  • art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001

    motivate esigenze organiche o di servizio

    Il diniego fondato su esigenze organiche o di servizio deve indicare concretamente perché la sottrazione dell’unità comprometterebbe l’efficienza dell’ufficio di appartenenza e perché la carenza non sarebbe fronteggiabile con gli ordinari strumenti organizzativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal Tribunale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Rileva ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il requisito del posto vacante e disponibile deve essere verificato con riferimento alla corrispondente posizione retributiva; il diniego non può fondarsi automaticamente sulla mancata disponibilità di un posto riferito allo specifico profilo professionale del dipendente senza una motivazione che chiarisca la necessità di tale ulteriore coincidenza.
  • Il riferimento generico alla scopertura dell’organico dell’ufficio di appartenenza non integra, da solo, una motivazione sufficiente delle motivate esigenze organiche o di servizio idonee a giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea.
  • Quando il diniego dell’assegnazione temporanea è fondato su esigenze di servizio, l’Amministrazione deve indicare concretamente in che modo la sottrazione del dipendente inciderebbe sull’efficienza dell’ufficio di appartenenza e perché la carenza non potrebbe essere fronteggiata mediante gli ordinari strumenti organizzativi.
  • Nella tutela cautelare relativa all’assegnazione temporanea richiesta per esigenze di assistenza a un figlio minore, il pregiudizio grave e irreparabile può essere ravvisato nelle concrete difficoltà del dipendente di prestare tale assistenza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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