Cassazione Penale, Sentenza n. 15127/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in cassazione la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Con il primo motivo lamentava che la Corte territoriale non avrebbe valutato la dichiarazione di disponibilità a restituire l'autovettura inviata via raccomandata alla persona offesa, sicché sarebbe dovuta operare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. Con il secondo motivo deduceva violazione di norme penali e di determinazione della pena (art. 606 c.p.p., artt. 648 c.p. e 133 c.p.), sostenendo che la misura della pena applicata (un anno) e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche implicavano, in sostanza, il riconoscimento della lieve entità della condotta e avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'ipotesi attenuata per la ricettazione o ad una diversa valutazione del disvalore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non ammissibili e in gran parte manifestamente infondati. I giudici hanno rilevato che il ricorso si limitava a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza un confronto analitico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando i requisiti di specificità del motivo di cassazione. Sul piano sostanziale, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: la mera manifestazione di volontà di restituire l'autovettura non integra quanto richiesto dall'art. 162-ter c.p., che esige la riparazione integrale del danno tramite restituzioni o offerte reali ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c.; inoltre la Corte d'appello ha motivatamente escluso la particolare tenuità della ricettazione alla luce della negativa personalità della ricorrente, dei precedenti penali (anche specifici) e del valore ritenuto consistente dell'assegno, richiamando consolidata giurisprudenza che esclude l'ipotesi attenuata per la ricettazione di assegni in bianco. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma relativa al reato di truffa; utilizzata per indicare il titolo di reato per cui la ricorrente era stata condannata.
art. 648 cod. pen.
Norma relativa al reato di ricettazione; la Corte territoriale ha valutato la non applicabilità dell'ipotesi attenuata per la particolarità del caso (assegni in bianco, precedente personale e importo).
art. 162-ter cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato per condotta riparatoria mediante la riparazione integrale del danno tramite restituzioni o offerte reali; la Corte ha ritenuto insufficiente la sola dichiarazione di disponibilità a restituire l'autovettura senza effettiva restituzione o offerta reale conforme agli artt. 1208 e ss. c.c.
artt. 1208 e seguenti c.c.
Norme del codice civile relative all'offerta reale di restituzione; richiamate per chiarire che l'extinctio per riparazione richiede una proposta reale e concreta di restituzione, non una mera dichiarazione verbale o formale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Previsioni sul contenuto e sui motivi ammessi nel ricorso per cassazione; i motivi proposti dalla ricorrente sono stati ritenuti non ammessi e/o privi della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità; applicata in quanto il ricorso in cassazione ha riprodotto motivi di appello senza il necessario confronto critico con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare la parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento verso la Cassa delle ammende; qui applicato per disporre il pagamento di euro 3.000.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione al contraddittorio scritto in Cassazione; indicativa della modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve contenere una critica specifica e analitica alla motivazione della decisione impugnata: la mera riproduzione dei motivi già svolti in appello espone all'inammissibilità.
- Perché la condotta riparatoria estingua il reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. è necessaria una reale e concreta riparazione del danno (restituzione o offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c.), non una semplice dichiarazione di disponibilità.
- Il riconoscimento della particolare tenuità o dell'ipotesi attenuata richiede una valutazione complessiva del fatto, considerando entità del bene, gravità oggettiva e soggettiva, nonché la personalità dell'autore e i precedenti penali; precedenti specifici e importi ritenuti 'consistenti' ostano al riconoscimento della lieve entità.
- Chi formula impugnazioni deve argomentare in che modo le presunte violazioni di diritto o di motivazione avrebbero dovuto determinare una decisione diversa, indicando elementi fattuali e giuridici decisivi; l'assenza di tale nesso conduce normalmente all'inammissibilità.
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare non solo la condanna alle spese ma anche sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende se è ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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