Cassazione Penale, Ordinanza n. 39904/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunciata in sede di rinvio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che il giudice del gravame non avesse adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti per una pronuncia immediata ex art. 129 c.p.p., cioè l'eventuale evidenza dell'innocenza o comunque l'esistenza di condizioni per il proscioglimento. La doglianza era formulata in termini molto generici e assertivi, senza specificare puntualmente i dati di fatto o le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità e aspecificità dei motivi. Ha rilevato che il ricorrente si era limitato ad affermazioni apodittiche, senza una critica analitica della motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto. Ha inoltre ritenuto logica, congrua e corretta in diritto la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La norma è evocata dal ricorrente come parametro per sostenere la necessità di una pronuncia immediata di proscioglimento; la Corte rileva però che la doglianza è generica e non evidenzia alcun vizio specifico nel mancato riconoscimento delle condizioni per l'applicazione della disposizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica, critica e ancorata a puntuali ragioni di fatto e di diritto; mere affermazioni assertive determinano l'inammissibilità.
- La richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo generico, ma deve indicare con precisione gli elementi da cui risulterebbe l'evidenza della prova di innocenza o l'obbligo di immediato proscioglimento.
- Quando il giudice di legittimità ritiene il motivo di ricorso manifestamente infondato per difetto di specificità, può dichiarare l'inammissibilità senza procedere a un nuovo esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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