Ordinanza n. 168/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento e/o nullità, previa sospensione, del provvedimento di conclusione del procedimento a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale Dr. Giovanni Dongiovanni, redatto in data 10.7.2023 e notificato in data 12.7.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di conclusione di un procedimento amministrativo adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e notificato alla società ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione, il provvedimento di conclusione del procedimento adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato la necessità di verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito e di acquisire dalla stessa un aggiornamento sulla vicenda, inclusi eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: la società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e segnalando eventuali sopravvenienze o esigenze istruttorie; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione allegata, ove mancanti. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di valorizzare il comportamento processuale della parte ai fini della decisione, in particolare in relazione alla mancata dimostrazione della permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa agli incombenti istruttori e all'acquisizione degli elementi necessari per la decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda, riferisca sui fatti o atti sopravvenuti e chiarisca l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, mentre l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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