Sentenza n. 10975/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) del provvedimento avente protocollo n. 0003026 del 24.01.2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, comunicato alla ricorrente, a mezzo posta elettronica, in pari data 24/01/2025, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente, comunicava alla Sig.ra LA MENDOLA Concetta Elisa, il rigetto dell’istanza n. protocollo 22623 del 23/09/2021, di riconoscimento del titolo di specializzazione/titolo di formazione conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria superiore di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS - ADMM; 2) del provvedimento c.d. di preavviso di rigetto, avente ad oggetto la “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 22623 formulata da LA MENDOLA Concetta Elisa del 23/09/2021 per il riconoscimento della formazione spagnola ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) (art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241), comunicato alla ricorrente LA MENDOLA Concetta Elisa in data 03/06/2024; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di riconoscimento del titolo spagnolo denominato "Curso Superior de especializaciòn en Atenciòn a las necesidades especificas de apoyo educatvo", conseguito presso un'università spagnola, nonché il precedente preavviso di rigetto. L'Amministrazione aveva ritenuto che il titolo fosse un "titolo proprio" dell'università, privo di ufficialità nell'ordinamento scolastico spagnolo e quindi non suscettibile di essere fatto valere in altri Paesi. Il Ministero aveva inoltre effettuato un raffronto tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, concludendo per la sostanziale diversità dei programmi e per l'esistenza di incolmabili differenze tra i due percorsi. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della disciplina procedimentale, eccesso di potere e contrasto con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sostenendo che il titolo avrebbe dovuto essere valutato in concreto, considerando l'insieme delle competenze acquisite ed eventualmente disponendo misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego ai fini del riesame dell'istanza. Il Collegio ha ritenuto illegittimo considerare, di per sé, la qualificazione del titolo come "titolo proprio" ostativa a qualsiasi valutazione di equivalenza. In base ai principi dell'Adunanza Plenaria, il Ministero deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare in concreto la comparabilità del percorso formativo estero con quello richiesto in Italia, potendo disporre misure compensative proporzionate. Anche il raffronto concretamente svolto dall'Amministrazione è stato ritenuto inadeguato: la conclusione circa la radicale diversità dei programmi e l'impossibilità di comparazione è risultata apodittica e scarsamente motivata, senza spiegare perché ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le eventuali carenze formative. Il riesame dovrà avvenire mediante appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, alla luce della disciplina europea e dei principi elaborati dall'Adunanza Plenaria. Il TAR ha inoltre richiamato la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento, precisando che anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE le autorità devono valutare comparativamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente; il titolo non ufficialmente riconosciuto nello Stato d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto, ma può comunque essere considerato nella valutazione comparativa. Le spese sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero.
direttiva 2005/36/CE
«tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”»
Impone una valutazione complessiva e concreta della formazione acquisita e consente l'adozione di misure compensative ove sussistano differenze formative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'adozione di misure compensative proporzionate, comprese, in astratto, ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto comunicato alla richiedente.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, anche fuori dall'ambito di applicazione diretto della direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza pertinenti.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e concorre a fondare l'obbligo di valutazione comparativa delle qualifiche professionali.
l. n. 517 del 1977
Richiamata quanto alla funzione dell'insegnante di sostegno, docente di classe titolare di competenze didattiche e psico-pedagogiche finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione non può respingere la domanda per il solo fatto che il titolo sia qualificato come titolo proprio dell'università e non come titolo ufficiale dello Stato d'origine; deve valutare concretamente l'insieme delle competenze, conoscenze, capacità, diplomi, certificati ed esperienza pertinenti.
- La valutazione comparativa della formazione estera deve essere effettiva, istruita e adeguatamente motivata, con riferimento alle competenze richieste dall'ordinamento nazionale; una generica o apodittica affermazione di radicale diversità dei programmi non è sufficiente a giustificare il diniego.
- Quando emergano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'amministrazione deve verificare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, prima di escludere il riconoscimento.
- Anche qualora la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli obblighi derivanti dagli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità nazionali una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza dell'interessato; un titolo non riconosciuto dallo Stato d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto, ma può essere considerato nell'ambito di tale valutazione.
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