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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23367/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società debitrice. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo non provato lo stato di insolvenza, pur avendo riconosciuto la sussistenza del credito del reclamante ai fini della legittimazione. La Corte d'appello, in sede di reclamo, aveva invece aperto la liquidazione giudiziale, valorizzando il giudicato interno sull'accertamento del credito del reclamante, l'assenza di controcrediti compensabili, l'inadempimento della debitrice verso il creditore e alcuni dati di bilancio indicativi dell'incapacità della società di far fronte al debito. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 50, comma 3, CCII per avere la Corte territoriale ritenuto coperta da giudicato la statuizione sul credito e sui controcrediti senza considerare la devoluzione al giudice del reclamo; omesso esame e travisamento delle prove sulla debenza del canone di locazione e sulla pendenza di altri giudizi relativi alla riduzione del canone e ai danni subiti; violazione dell'art. 37 CCII per avere la Corte accertato l'inesistenza del controcredito con una valutazione non sommaria e oltre i limiti dell'accertamento incidentale; violazione dell'art. 2 CCII per aver ritenuto l'insolvenza in assenza di elementi certi e senza esaminare i controcrediti; illogicità dei criteri contabili utilizzati nella relazione resa in un precedente procedimento ex art. 2409 c.c. e nella lettura dei bilanci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano omesso esame di fatti e travisamento delle prove perché non individuavano un fatto storico decisivo omesso e, in realtà, miravano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e delle deduzioni difensive, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il primo motivo era comunque inammissibile per carenza di interesse, poiché la decisione impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente non scalfita dal ricorso. Anche gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito in ordine agli indici sintomatici dell'insolvenza e alla lettura dei bilanci. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 3, CCII

    richiamato per contestare l'effetto devolutivo nel reclamo e la ritenuta formazione del giudicato interno sulle statuizioni del primo giudice

  • art. 37 CCII

    richiamato per sostenere che l'accertamento del credito del reclamante ai fini della legittimazione avrebbe dovuto essere solo incidentale e sommario

  • art. 2 CCII

    richiamato in relazione ai presupposti dello stato di insolvenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità perché la censura riguardava in realtà prove e argomentazioni difensive

  • art. 2409 c.c.

    menzionato come base del precedente procedimento istruttorio da cui era emersa documentazione valorizzata dai giudici di merito

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma di modifica che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una nuova valutazione del merito: le doglianze che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove o delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico decisivo omesso; non basta lamentare l'omessa considerazione di deduzioni difensive, argomentazioni o singoli elementi di prova.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il motivo che attacca una diversa argomentazione della sentenza è inammissibile per difetto di interesse se non incide sulla ragione decisiva effettivamente posta a base del decisum.
  • Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione dei sintomi dell'insolvenza e la lettura degli indici di bilancio, ove compiute dal giudice di merito, non sono normalmente sindacabili in cassazione se le censure mirano soltanto a una diversa ricostruzione del quadro fattuale.
  • L'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla esistenza del credito e sull'insussistenza di controcrediti, se fondato su apprezzamenti di fatto, non può essere censurato in cassazione con mere deduzioni di erronea valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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