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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/424

Regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna la disciplina del metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013, per allinearla ai requisiti patrimoniali minimi elaborati dal Comitato di Basilea. Interviene soprattutto sulle regole di calcolo del rischio di curvatura, sul trattamento di indici, strumenti multi-sottostante e OIC, nonché sui fattori di ponderazione e sulle correlazioni per rischio di tasso, credito, azionario, merci e cambio. Introduce inoltre alcune opzioni metodologiche soggette a condizioni e, in diversi casi, all’assenso dell’autorità competente. L’applicazione è differita al 30 settembre 2021 per consentire agli enti di adeguarsi.

Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo e allineando al quadro di Basilea le regole tecniche del metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con riguardo al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nel portafoglio di negoziazione. Incide in particolare su strumenti con e senza opzionalità, strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante, organismi di investimento collettivo (OIC), fattori di rischio di cambio, tasso privo di rischio, inflazione, rischio di base cross currency, differenziali creditizi, rischio azionario e rischio di posizione in merci. È rilevante per gli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; si applica dal 30 settembre 2021. Alcuni metodi sono subordinati ad autorizzazione o assenza di obiezioni dell’autorità competente.

Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

Il regolamento delegato (UE) 2021/424 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per completare e aggiornare la disciplina del metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare il quadro prudenziale europeo alla revisione 2019 dei requisiti patrimoniali minimi del Comitato di Basilea, colmando alcune lacune tecniche del regime vigente e rendendo operativa la metodologia.

Ambito e finalità dell’intervento

La modifica incide sulla parte tre, titolo IV, capo 1 bis del CRR e riguarda il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Il regolamento interviene su strumenti con opzionalità, strumenti senza opzionalità, indici, OIC, fattori di rischio di cambio, rischio di curvatura, rischio di tasso, rischio di differenziali creditizi, rischio azionario e rischio di posizione in merci.

Strumenti con e senza opzionalità

All’articolo 325 sexies viene chiarito che gli strumenti con opzionalità restano soggetti ai requisiti di fondi propri previsti per i rischi diversi dai sottostanti esotici, mentre gli strumenti senza opzionalità sono assoggettati solo al requisito relativo al rischio delta, sempre con l’esclusione dei sottostanti esotici. Viene però introdotta una facoltà opzionale per assoggettare anche gli strumenti senza opzionalità ai requisiti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1.

Questa opzione è subordinata a una comunicazione preventiva all’autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. In assenza di obiezioni nel termine, l’ente può applicarla fino a eventuale revoca o divieto dell’autorità. La medesima regola di preavviso di tre mesi vale se l’ente intende cessarne l’utilizzo.

Rischio di curvatura

L’articolo 325 octies è riscritto in modo esteso per disciplinare il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di curvatura. Il testo prevede il calcolo per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti a tale requisito, su base netta per tutte le posizioni interessate. Sono poi definite le modalità di calcolo delle posizioni nette al rialzo e al ribasso, utilizzando il valore corrente del fattore di rischio, il valore stimato con shock al rialzo e al ribasso, il fattore di ponderazione del rischio e la sensibilità delta.

Per le curve di rischio appartenenti alle classi GIRR, al rischio di differenziali creditizi e al rischio di posizione in merci, il calcolo avviene a livello dell’intera curva e non del singolo fattore. Il regolamento precisa inoltre le formule di aggregazione a livello di categoria e di classe di rischio, compreso il requisito complessivo di curvatura da sommare tra tutte le classi interessate.

Trattamento di indici, strumenti multi-sottostante e OIC

L’articolo 325 decies stabilisce che, per strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante, gli enti usano il metodo look-through. Ai fini del rischio delta e del rischio di curvatura, il portafoglio viene trattato come se l’ente detenesse direttamente le componenti sottostanti; per gli indici inclusi nell’ACTP si calcola invece una sensibilità unica all’indice. È consentita la compensazione delle sensibilità riferite alla stessa componente con quelle di strumenti single-name, salvo il caso delle posizioni incluse nell’ACTP.

Per il rischio vega, l’ente può scegliere tra la scomposizione in componenti sottostanti o il calcolo di una sensibilità unica. Se oltre il 75 % delle componenti dell’indice, tenuto conto delle ponderazioni, ricade nella stessa categoria, la sensibilità viene assegnata a quella categoria e trattata come single-name; altrimenti va alla categoria degli indici pertinente.

Per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato, è ammesso, a determinate condizioni, un calcolo semplificato di sensibilità unica. Le condizioni comprendono: conoscenza delle componenti e delle ponderazioni, almeno 20 componenti, soglie di concentrazione massima del 25 % per una singola componente e del 60 % per il gruppo di componenti più concentrato, oltre a una capitalizzazione di mercato complessiva di almeno 40 miliardi di EUR. L’ente deve usare coerentemente nel tempo uno solo dei due metodi previsti e richiedere l’autorizzazione preventiva prima di cambiare metodo.

L’articolo 325 undecies disciplina gli OIC. Se l’ente dispone di informazioni sufficienti sulle esposizioni sottostanti, calcola i requisiti come se detenesse direttamente tali posizioni. Se invece conosce il regolamento di gestione e può ottenere quotazioni giornaliere, può trattare l’OIC come unica posizione in strumenti di capitale nella categoria "altro settore" oppure, previa autorizzazione, calcolare il requisito in base ai limiti del fondo e alla normativa applicabile. In tali casi, se il regolamento di gestione prevede esposizioni soggette a requisiti specifici, si applicano anche il requisito di default e la maggiorazione per i rischi residui; per i derivati inclusi nell’OIC, il rischio di controparte e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito possono essere calcolati con il metodo semplificato previsto dall’articolo 132 bis, paragrafo 3.

Se un OIC replica un indice di riferimento, l’ente può considerarlo come posizione nell’indice se, negli ultimi 12 mesi, la differenza di rendimento annualizzato tra OIC e indice è inferiore all’1 % assoluto al netto di oneri e commissioni. Il controllo va fatto al momento dell’assunzione della posizione e poi almeno una volta l’anno; se i dati di 12 mesi non sono completi, è possibile usare un periodo più breve previa autorizzazione dell’autorità competente. Se nessuna delle condizioni è soddisfatta, l’OIC va assegnato fuori dal portafoglio di negoziazione.

Rischio di cambio e valuta di base

L’articolo 325 octodecies viene modificato per precisare che i fattori di rischio delta sul cambio corrispondono a tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta dello strumento e la valuta di segnalazione, oppure la valuta di base se l’ente è autorizzato a utilizzarla. I fattori di rischio di curvatura sul cambio coincidono con quelli delta. Viene introdotta una regola di attenuazione per alcuni casi, consentendo di dividere per 1,5 le componenti di calcolo del rischio di curvatura quando il sottostante non fa riferimento né alla valuta di segnalazione né alla valuta di base.

È inoltre prevista la possibilità, previa autorizzazione dell’autorità competente, di sostituire la valuta di segnalazione con una valuta di base per tutti i tassi di cambio a vista. L’ente deve utilizzare una sola valuta di base, applicarla coerentemente a posizioni nel e fuori dal portafoglio di negoziazione, dimostrare che la scelta rappresenta adeguatamente i rischi e che è coerente con la gestione interna del rischio di cambio, e considerare il rischio di conversione tra le due valute. I requisiti di fondi propri così determinati devono poi essere convertiti nella valuta di segnalazione.

Fattori di ponderazione e correlazioni

Il regolamento aggiorna integralmente molte tabelle di fattori di ponderazione del rischio e di correlazione. Per il tasso privo di rischio, per l’inflazione e per il rischio di base cross currency sono fissati nuovi valori; per il rischio di cambio il fattore di ponderazione è portato al 15 % per tutte le sensibilità. Sono poi ricalibrati i fattori relativi ai differenziali creditizi per strumenti non cartolarizzati, per cartolarizzazioni, per obbligazioni garantite, per il rischio azionario e per il rischio di posizione in merci.

Per il rischio azionario, il testo distingue categorie in funzione di capitalizzazione di mercato, tipo di economia, settore e natura dell’indice, aggiornando anche le correlazioni intra-categoria e tra categorie. In particolare, il parametro di correlazione tra sensibilità al prezzo a pronti e ai pronti contro termine per lo stesso emittente è fissato al 99,90 %, mentre per le categorie di indici è prevista una correlazione specifica all’80 % in taluni casi e del 75 % tra le categorie 12 e 13. Per il rischio di posizione in merci è introdotta una nuova tabella con categorie come energia, trasporto, metalli, combustibili, semi, zootecnia, softs e altre merci, ciascuna con il relativo fattore di ponderazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 30 settembre 2021. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento del metodo standardizzato alternativo

Il regolamento modifica la parte tre, titolo IV, capo 1 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per rendere operativo e tecnicamente coerente il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato, in linea con la revisione 2019 del Comitato di Basilea.

Strumenti con e senza opzionalità

All’articolo 325 sexies, paragrafo 2, si precisa che gli strumenti con opzionalità sono soggetti ai requisiti di fondi propri per i rischi diversi dai sottostanti esotici di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), mentre gli strumenti senza opzionalità sono soggetti solo al requisito per il rischio delta, con esclusione dei sottostanti esotici. È aggiunto il paragrafo 3, che consente all’ente di assoggettare anche gli strumenti senza opzionalità ai requisiti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1, previa comunicazione all’autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo e salvo obiezioni dell’autorità; analoga comunicazione è richiesta per cessare l’uso del metodo.

Rischio di curvatura

L’articolo 325 octies è riscritto integralmente. Si disciplina il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per ciascun fattore di rischio, su base netta per tutte le posizioni pertinenti, con formule di calcolo della posizione netta al rialzo e al ribasso. Per le curve GIRR, per il rischio di differenziali creditizi e per il rischio di posizione in merci, il calcolo è effettuato a livello dell’intera curva. Sono previste regole di aggregazione a livello di categoria e di classe di rischio, con formule specifiche anche per alcune categorie particolari (articolo 325 quintricies, 325 octotricies, 325 quadragies e 325 triquadragies).

Scenario delle correlazioni basse

All’articolo 325 nonies, paragrafo 2, lettera c), lo scenario delle correlazioni basse è aggiornato sostituendo i parametri di correlazione ρkl e γbc con i valori previsti dalla sezione 6, coerentemente con la nuova struttura di correlazioni del metodo.

Trattamento di indici e altri strumenti multi-sottostante

L’articolo 325 decies stabilisce il ricorso al metodo look-through per strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante. Per il rischio delta e di curvatura, l’ente considera posizioni dirette nelle componenti sottostanti, salvo il caso di posizioni su indici inclusi nell’ACTP, per i quali si calcola una sensibilità unica. Sono ammesse regole di compensazione tra sensibilità della stessa componente e, per il rischio vega, la possibilità di trattare la sensibilità unica come single-name se oltre il 75 % delle componenti dell’indice ricade nella stessa categoria. È inoltre consentito, in presenza di determinate condizioni, calcolare una sensibilità unica per strumenti di capitale quotati o indici di credito quotati; il passaggio da un metodo all’altro richiede autorizzazione preventiva dell’autorità competente. L’articolo 325 undecies disciplina gli OIC, prevedendo tre vie: look-through se vi sono informazioni sufficienti; metodo alternativo basato su regolamento di gestione e quotazioni giornaliere, con possibilità di trattare la posizione come strumento di capitale nella categoria "altro settore" o, previa autorizzazione, di usare i limiti del fondo; oppure assegnazione fuori dal portafoglio di negoziazione se mancano i presupposti. È prevista anche la possibilità di considerare un OIC che replica un indice come posizione nell’indice, se la differenza di rendimento annualizzato su 12 mesi è inferiore all’1 % assoluto al netto di oneri e commissioni, con autorizzazione se i dati coprono meno di 12 mesi.

Fattori di rischio di cambio e opzione della valuta di base

L’articolo 325 octodecies è modificato per chiarire che i fattori di rischio delta sui cambi sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta dello strumento e la valuta di segnalazione dell’ente, ovvero la valuta di base se l’ente è autorizzato a usarla. I fattori di rischio di curvatura sui cambi coincidono con i fattori di rischio delta sui cambi. È introdotta una regola di divisione per 1,5 per determinate componenti del calcolo del rischio di curvatura quando il sottostante non fa riferimento né alla valuta di segnalazione né alla valuta di base. L’ente può, previa autorizzazione, sostituire la valuta di segnalazione con una valuta di base per tutti i tassi di cambio a vista, se usa una sola valuta di base, la applica coerentemente a posizioni nel e fuori dal portafoglio di negoziazione, dimostra adeguatezza prudenziale e coerenza con la gestione interna dei rischi e tiene conto del rischio di conversione. I requisiti risultanti sono poi convertiti nella valuta di segnalazione al tasso a vista prevalente.

Nuovi fattori di ponderazione del rischio e nuove correlazioni

Sono aggiornate le tabelle dei fattori di ponderazione del rischio per il tasso privo di rischio e per inflazione/cross currency basis (articolo 325 duotricies), per i differenziali creditizi non cartolarizzati, per i differenziali creditizi delle cartolarizzazioni, per le obbligazioni garantite, per il rischio azionario e per il rischio di posizione in merci (articoli 325 quintricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 sexquadragies e 325 novoquadragies). Sono altresì aggiornate le correlazioni intra- e intercategoria per il rischio azionario e le correlazioni per alcune categorie di titoli e indici di credito. Per il rischio di cambio è fissato un fattore di ponderazione unico del 15 % su tutte le sensibilità.

Rischio azionario e strumenti quotati

Le tabelle relative al rischio azionario distinguono tra categorie per capitalizzazione di mercato, economia, settore e indici quotati. Sono modificate le correlazioni tra sensibilità nello stesso nome di emittente, tra categorie e per gli indici, con particolare disciplina per gli indici di alta capitalizzazione e per gli altri indici. È prevista una correlazione del 75 % tra categorie 12 e 13 e del 45 % negli altri casi, mentre all’interno delle categorie 12 e 13 si applica una correlazione all’80 % per alcune sensibilità.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 30 settembre 2021. È espressamente obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeservizi bancarimercati finanziaririschio di mercatofondi propri

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