Sentenza del 28/02/2017 n. 5174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decisione della CTR delle Marche limitatamente all'IVA ritenuta dovuta su una specifica fattura. Ha dedotto la violazione del D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, nonché dei principi di affidamento e buona fede del contribuente e di assenza di danno erariale. Secondo la società, l'IVA non era stata applicata perché il cliente, esportatore abituale, aveva inizialmente presentato una dichiarazione d'intenti per fruire del regime di non imponibilità e solo successivamente aveva comunicato la revoca. La società sosteneva inoltre che la comunicazione fosse tardiva e che non vi fosse danno per l'Erario, poiché l'IVA eventualmente versata sarebbe stata detraibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il regime di non imponibilità IVA richiede il rispetto di tutte le condizioni sostanziali e formali previste dalla legge e che, in caso di revoca della dichiarazione d'intenti, l'effetto esonerativo cessa immediatamente o, quantomeno, dal momento in cui la revoca viene conosciuta. Pertanto, se la fattura viene emessa dopo tale comunicazione, l'operazione deve essere assoggettata al regime ordinario con applicazione dell'IVA. Le argomentazioni relative alla buona fede e all'assenza di danno erariale sono state dichiarate inammissibili perché dedotte per la prima volta in cassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. n. 17 del 1984
Il nucleo essenziale è costituito dall'esistenza di una tempestiva dichiarazione d'intenti da parte del beneficiario, regolarmente comunicata con le forme e ai destinatari previsti dalla norma.
La non imponibilità IVA è subordinata al rispetto di tutti i requisiti sostanziali e formali. La mancanza anche di uno solo di essi comporta l'obbligo di fatturare l'imposta.
D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 12, lett. c)
La revoca della dichiarazione d'intenti produce la cessazione dell'effetto esonerativo dal momento in cui viene portata a conoscenza del cedente; le fatture successive devono quindi applicare l'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6
Rileva ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, rispetto al quale devono essere valutate le condizioni per l'applicazione del regime IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26
Nel diverso caso in cui la revoca intervenga dopo l'emissione della fattura, la sentenza richiama la necessità di procedere, entro il termine di un anno, alla variazione della fattura secondo la disciplina prevista.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione, ma le censure non hanno condotto all'annullamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- I regimi IVA agevolati o di non imponibilità sono eccezioni alla regola generale dell'imponibilità e richiedono il rigoroso rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge.
- La revoca di una dichiarazione d'intenti produce effetti almeno dal momento in cui il cedente ne viene a conoscenza; le operazioni fatturate successivamente devono essere assoggettate a IVA.
- La buona fede del contribuente e l'assenza di un danno finanziario per l'Erario non eliminano automaticamente l'obbligo di applicare l'IVA quando mancano i presupposti formali del regime agevolato.
- Le questioni di fatto e le argomentazioni difensive devono essere dedotte nei precedenti gradi di giudizio: non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- Se la revoca viene comunicata dopo l'emissione della fattura, occorre valutare la disciplina delle variazioni prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, anziché applicare automaticamente il regime ordinario alla fattura già emessa.
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