Cassazione Civile, Ordinanza n. 37381/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di finanza, con cui veniva recuperato a tassazione l'importo di euro 125.000, ritenuto costo non inerente relativo a una fattura emessa da un soggetto diverso da quello che aveva effettivamente eseguito le prestazioni. Il contribuente impugnava l'atto, ma sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento e infondata l'eccezione di irregolare instaurazione del contraddittorio. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 85 e 170 c.p.c. per nullità del contraddittorio nel primo grado, assumendo che l'avviso di trattazione fosse stato notificato a un difensore diverso da quello investito della causa; 2) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo di aver dimostrato la reale operazione sottostante e che la fattura era stata solo erroneamente registrata, senza incidenza sul reddito; 3) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 come modificato dal d.l. 16/2012, deducendo la propria buona fede e l'estraneità alla fittizia intestazione della fattura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notifica dell'avviso di trattazione, osservando che la comunicazione era stata eseguita presso il difensore nominato ed eletto domiciliatario e che l'eventuale nullità del giudizio di primo grado era stata comunque sanata dalla decisione di merito della CTR. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove: la CTR aveva infatti accertato in fatto che la fattura proveniva da soggetto diverso da quello che aveva effettuato le prestazioni imponibili ai fini IVA e aveva escluso sia l'errore materiale sia la buona fede del contribuente. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi della contestazione, ma spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo; la sola regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non è sufficiente. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione tempestiva dell'Agenzia. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità della notificazione al difensore, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 170 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità delle comunicazioni/notificazioni al difensore; la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato, ma i motivi sono stati ritenuti in realtà diretti a contestare accertamenti di fatto.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
«le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto»
nel processo tributario le comunicazioni e notificazioni vanno eseguite nel domicilio eletto, salvo consegna a mani proprie.
art. 21 d.P.R. 633/1972
richiamato per contestare la qualificazione della fattura e la deducibilità/detraibilità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché investiva il merito.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
richiamato per sostenere la deducibilità in presenza di buona fede; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola diretta contro un accertamento di fatto.
d.l. 16/2012
menzionato come intervento modificativo dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario le comunicazioni e notificazioni devono essere effettuate nel domicilio eletto, salvo la consegna a mani proprie; la notificazione al difensore correttamente domiciliatario non integra di per sé nullità.
- La violazione delle regole sulle notificazioni o sul contraddittorio può risultare sanata quando il giudice di merito decide comunque sulla controversia sostituendo la eventuale decisione nulla, con conseguente travolgimento della nullità.
- In cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in un riesame del merito: quando il motivo mira a contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento dei fatti, esso è inammissibile.
- In tema di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi anche indiziari della contestazione, ma il contribuente deve provare la legittima fonte della detrazione o della deduzione; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non basta.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che la fattura è stata emessa da soggetto diverso da quello che ha reso la prestazione, tale accertamento non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
- La deduzione della buona fede del contribuente rispetto a fatture fittizie richiede una critica che investa correttamente la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito; non è sufficiente invocare una norma sostanziale per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori.
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