Sentenza n. 3953/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano 8 novembre 2023 n. 3768.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per determinate annualità e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo. Dopo la notifica era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione. La ricorrente aveva inoltre chiesto l'applicazione dell'astreinte per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero non aveva contestato il credito né dedotto l'avvenuto adempimento. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza del Ministero e gli è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Non è stata accolta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, alla luce dei criteri indicati dall'Adunanza plenaria n. 15/2014, le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito rendevano la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, alle condizioni previste dal comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando il suo riconoscimento risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in rapporto alla posizione del debitore pubblico e all'entità del debito.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza adempimento, può essere azionata l'esecuzione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un credito stabilito da un titolo giudiziale, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dall'entità del debito, risulti manifestamente eccessiva o afflittiva rispetto alla funzione dell'astreinte.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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