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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05551/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società bancaria, quale incorporante di precedenti istituti di credito, aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro su una sentenza che accoglieva un'opposizione allo stato passivo in una procedura concorsuale. L'Ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale sia ai crediti ammessi al passivo sia alle fideiussioni richiamate nella sentenza. I giudici tributari di merito avevano invece escluso l'imposta di registro sulle fideiussioni, ritenendo operante il regime agevolativo/sostitutivo previsto per le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, e avevano confermato che per i crediti l'imposta dovesse essere in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 e 15, 16 e 17 d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che l'esenzione/agevolazione per i finanziamenti di medio e lungo termine non si estende agli atti giudiziari relativi a tali operazioni e che, pertanto, la fideiussione enunciata nella sentenza dovesse essere assoggettata a imposta di registro ordinaria. La contribuente ha resistito, difendendo la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Amministrazione, richiamando un precedente specifico tra le stesse parti e confermando che il fatto che un'operazione di credito sia enunciata in un atto giudiziario non la rende soggetta a imposta di registro ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, se l'operazione è già assoggettata a imposta sostitutiva ex artt. 15 e 17 d.P.R. n. 601 del 1973. La Corte ha chiarito che il comma 2 dell'art. 15 esclude il regime agevolativo solo per gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento, che restano tassati secondo il regime ordinario, ma non consente di colpire nuovamente, per la sola enunciazione, le operazioni o le garanzie già soggette a imposta sostitutiva. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1999. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per censurare l'interpretazione delle norme tributarie.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    la disciplina degli atti enunciati non si applica agli atti esenti o già assoggettati a imposta sostitutiva, in assenza di un diverso e autonomo presupposto d'imposta.

  • artt. 15, 16 e 17 d.P.R. n. 601 del 1973

    l'art. 15 prevede un'agevolazione realizzata tramite imposta sostitutiva; l'art. 17 conferma che gli enti pagano un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte ordinarie; il comma 2 dell'art. 15 sottrae dal regime sostitutivo solo gli atti giudiziari relativi alle operazioni, ma non consente una nuova tassazione per la mera enunciazione in giudizio.

  • art. 15, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973

    è norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, riferita alle operazioni di finanziamento di medio e lungo termine e ai provvedimenti e formalità inerenti.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973

    limita l'agevolazione per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, ma non introduce un autonomo presupposto per assoggettare a imposta di registro le operazioni già tassate con imposta sostitutiva.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973

    nel fare salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, conferma che solo gli atti giudiziari relativi alle operazioni restano soggetti alle imposte ordinarie.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    ha consentito la trattazione camerale da remoto.

  • art. 15 ss. d.P.R. n. 601 del 1973

    sono stati interpretati come disciplina di un regime sostitutivo, non di una mera esenzione.

  • sentenza Corte cost. n. 7 del 1999

    ritenuta non pertinente perché riguardante la legittimità costituzionale dell'imposta sugli atti enunciati nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non l'interpretazione del regime sostitutivo dei finanziamenti.

Massime di principio

  • Il regime previsto per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine ex d.P.R. n. 601 del 1973 opera come imposta sostitutiva e non come semplice esenzione: chi vi rientra ha già assolto l'onere tributario previsto per tali operazioni.
  • L'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, che colpisce gli atti enunciati e non registrati, non può essere utilizzato per tassare nuovamente operazioni o garanzie che abbiano già scontato l'imposta sostitutiva, salvo un diverso e autonomo presupposto impositivo.
  • La mancata estensione del regime sostitutivo agli atti giudiziari relativi alle operazioni di credito comporta soltanto che quegli atti siano tassati secondo il regime ordinario; non comporta anche la tassazione, per mera enunciazione, delle operazioni sottostanti già assoggettate a imposta sostitutiva.
  • Le norme agevolative o sostitutive in materia tributaria vanno interpretate in modo coerente con la ratio del sistema: evitare una duplicazione di prelievo che renderebbe più onerosi proprio gli atti che l'ordinamento intende favorire.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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