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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30276/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo del D.A.P. contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva autorizzato, in via eccezionale e con modalità controllate, un colloquio tra il detenuto Carmine Amato e il fratello Raffaele, entrambi sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord.pen. Il Ministero denunciava violazione di legge e vizio motivazionale per avere il Tribunale disatteso il parere negativo della DDA di Napoli e per aver ritenuto insufficiente la registrazione del colloquio a prevenire possibili comunicazioni criptiche tra affiliati alla stessa organizzazione criminale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che il regime di cui all'art. 41-bis non produce un divieto assoluto di colloqui fra familiari entrambi sottoposti al regime differenziato: tali colloqui possono essere autorizzati in via eccezionale con modalità che consentano il massimo controllo (videoregistrazione, controllo audio, autorizzazioni singole). È necessario acquisire e valutare il parere della DDA, ma questo non è vincolante: può essere disatteso se generico o privo di elementi concreti che fondino il divieto. Nel caso esaminato il Tribunale aveva correttamente ritenuto il parere della DDA vagamente formulato e aveva adottato misure di cautela (autorizzazioni occasionali, registrazione, controllo) ritenute sufficienti. Per tali ragioni il ricorso del Ministero è infondato. Inoltre la parte pubblica ricorrente non è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 2-quater, lett. b) richiamato in motivazione

    La Corte interpreta l'art. 41-bis come compatibile, in via non assoluta, con l'autorizzazione di colloqui tra detenuti familiari entrambi sottoposti a 41-bis, purché svolti con modalità di controllo tali da impedire scambi pericolosi (videoregistrazione, controllo audio) e previa valutazione motivata del magistrato di sorveglianza.

  • art. 35-bis, comma 4 e art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Norme procedurali usate per l'impugnazione dei provvedimenti detentivi e autorizzativi; richiamate in sede di ricorso, senza incidere sul principio di merito applicato dalla Corte.

  • Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017

    punto 16.2 che prevede che le richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte salvo parere DDA che indichi elementi concreti contrari

    La circolare conferma che non esiste un divieto assoluto di colloqui tra familiari entrambi in 41-bis, ma stabilisce un regime autorizzatorio più severo; il parere della DDA va richiesto e valutato, ma non è vincolante.

  • Costituzione (artt. 29, 30, 31)

    Richiamati dalla Corte per sottolineare la tutela costituzionale dei rapporti familiari che deve essere bilanciata con le esigenze di sicurezza penitenziaria.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato come fonte convenzionale che tutela la vita familiare e che influisce nella valutazione dell'esercizio del diritto ai colloqui in detenzione.

  • Cass. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014

    Giurisprudenza richiamata che già riconosce la possibilità, in linea di principio, di autorizzare colloqui visivi controllabili fra detenuti in 41-bis legati da rapporti familiari.

  • Cass. Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023

    Conferma che per l'ammissione ai colloqui tra familiari entrambi in 41-bis è necessario considerare le esigenze di sicurezza desumibili anche dal parere, non vincolante, della DDA.

  • Cass. Sez. 1, n. 29007 del 11/06/2021

    Decisione citata dal ricorrente che assumeva un orientamento più restrittivo (escludendo i colloqui tra familiari entrambi in 41-bis), ma la Corte di legittimità nel caso in esame preferisce un orientamento che consenta il bilanciamento caso per caso e non un divieto assoluto.

Massime di principio

  • La sottoposizione al regime 41-bis non comporta automaticamente il divieto assoluto di colloqui tra familiari entrambi detenuti: possono essere autorizzati in via eccezionale se svolti con modalità di controllo tali da prevenire rischi per la sicurezza.
  • Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia è obbligatorio da acquisire e deve essere attentamente valutato, ma non è vincolante; può essere disatteso quando risulti generico o privo di elementi specifici che motivino il diniego.
  • La valutazione del magistrato di sorveglianza deve bilanciare il diritto costituzionale e convenzionale ai rapporti familiari con le esigenze di ordine e sicurezza, motivando caso per caso la concessione o il diniego e prevedendo misure di controllo (videoregistrazione, controllo audio, autorizzazioni singole).
  • La mera possibilità che colloqui autorizzati possano utilizzare linguaggio criptico non esclude in sé l'efficacia di misure di controllo previste dall'art. 41-bis; per impugnare una autorizzazione è necessario dimostrare, con elementi concreti, che tali misure siano insufficienti.
  • In casi simili è prudente prevedere autorizzazioni temporanee o occasionali e misure cautelative aggiuntive, lasciando aperta la valutazione per ogni singolo incontro.

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