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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46372/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per reati connessi al narcotraffico e, in alcuni casi, all'associazione per delinquere: Rizzo: vizio di motivazione per non avere la Corte di appello considerato le censure sulla scarsa attendibilità del collaboratore Loffredo e sulla incoerenza della valutazione del ruolo del Rizzo nell'associazione (capo 21); Testi: censure sulla carenza probatoria della partecipazione all'associazione (confusione con altri imputati), sulla limitata durata delle condotte e sulla mancata prova di quantità e natura dello stupefacente nei capi 9),10),12), nonché richiesta di qualificare detti capi come un unico reato; Salvucci: omessa o illogica valutazione delle intercettazioni, mancata prova di natura/quantità dello stupefacente in più capi, mancata motivazione sull'aggravante per disponibilità di armi e conteggio di persone per l'aggravante numerica; Pizzuto: assenza di prova della partecipazione stabile al sodalizio (nonostante fosse vittima di attentato/estorsione), carenza probatoria e ambiguità delle intercettazioni circa natura/quantità della droga e insufficiente prova di scambio sinallagmatico per il capo 20); Ciaccia: insufficiente prova delle cessioni e della natura/quantità della sostanza in più capi, mancata valutazione della lieve entità, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e richiesta di dissequestro/ restituzione di beni confiscati.

La decisione

La Corte di legittimità ha, in massima parte, dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: il ricorso di Rizzo è stato dichiarato inammissibile; il ricorso di Testi è stato in parte accolto solo con riferimento ai capi 9), 10) e 12) nella parte in cui la Corte di appello omise di motivare se quei fatti dovessero essere qualificati come unico reato: su tale punto la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per integrare la motivazione; i ricorsi di Salvucci, Pizzuto e Ciaccia sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati nei termini spiegati nella motivazione della Corte di cassazione. Gli imputati i cui ricorsi sono stati respinti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma per spese di giustizia. Complessivamente la decisione di merito è stata in larga parte confermata, salvo il limitato annullamento e rinvio per Testi sui tre capi indicati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73 e art. 74)

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti applicate per configurare le fattispecie di detenzione e cessione di droga e la partecipazione al relativo reato associativo; la Corte valuta quantità, qualità, modalità e contesto per la qualificazione e per l'applicazione dell'eventuale ipotesi attenuata (lieve entità)

  • Codice penale (art. 416-bis.1, art. 110, art. 629, art. 628, art. 615-ter, art. 240, art. 240-bis, art. 62-bis, art. 133)

    Art. 416-bis.1 e correlati usati per l'accertamento della partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso/associativo; artt. 110 e reati concorrenti; artt. 628/629 per delitti violenti; art. 615-ter per interferenze illecite; artt. 240/240-bis e 85-bis DPR 309/1990 per la confisca per sproporzione; art. 62-bis e 133 per la valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena

  • Codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. e; art. 606 comma 3; art. 192)

    Art. 606(1)(e): limite alla cassazione circa le censure sulla motivazione (solo mancanza o manifesta illogicità); distinzione tra travisamento della prova (ammesso in cassazione se prova inesistente o risultato diverso da quello reale) e travisamento del fatto (rimesso al giudice di merito); art. 606(3): inammissibilità di questioni non sollevate in appello; art. 192: rilievo processuale delle questioni istruttorie ma da ricondurre, se riferite a valutazione del fatto, al giudizio di merito

  • D.P.R. 309/1990 (art. 85-bis)

    Usato congiuntamente all'art. 240-bis cod. pen. per giustificare la confisca per sproporzione dei beni quando non risulti giustificata la provenienza lecita

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: enunciare genericamente il dissenso rispetto alla motivazione è inammissibile; va indicato con precisione quale passaggio motivazionale si contesta e su quali elementi si fonda la censura
  • La Corte di legittimità non può rivedere libremente la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito: è consentito impugnare il "travisamento della prova" (prova inesistente o radicalmente diversa) ma non un'alternativa interpretativa dei fatti (travasiamento del fatto)
  • Per le valutazioni su intercettazioni e su interpretazione di conversazioni, la verifica è rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emerge manifesta illogicità o palese contraddittorietà della motivazione
  • Nei reati di stupefacenti per valutare la configurabilità della lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) è necessario che il giudice motivi adeguatamente su qualità e quantità della sostanza, modalità, mezzi e circostanze operative, affinché la Cassazione possa sindacare la decisione
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare condanne se sono ritenute attendibili e sono riscontrate da altri elementi probatori; la Corte valuta la congruenza e le rispondenze tra dichiarazioni e riscontri indiziari
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis cod. pen. e 85-bis DPR 309/1990) richiede una motivazione che dimostri l'assenza di giustificazione della provenienza dei beni e la sproporzione rispetto ai redditi/attività lecite
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); occorre cura nella fase di appello per non precludere censure successive

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