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Sentenza

Sentenza n. 2586/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione n. 38 del 17/01/2023, avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1169 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1035 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2021 - integrazione allegati”; b) dell’atto di presupposto di cui costituisce rettifica ovvero della Deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 SUD n. 1035 del 16/11/2022, recante all’oggetto “DEFINIZIONE REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA ANNO 2021 - MACRO AREA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE”, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 18.11.2022; c) di tutti gli atti - anche se ignoti al Centro di Cardiologia s.r.l. ricorrente - presupposti, connessi o conseguenti a quello indicato sub a), tra i quali, per quanto occorra: c.1) il Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri del 10/7/2017) n. 10 del 17.01.2020 (in B.U.R.C. n. 5 del 20.01.2020), nella parte in cui ha tardivamente definito per l’esercizio 2021 i limiti di spesa assegnati agli erogatori privati accreditati nel settore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, compresi i suoi allegati denominati “Sezione I”, “Sezione II” e “Sezione III”; c.2) tutti i verbali delle sedute del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale e del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale/Assistenza Termale richiamate nel provvedimento impugnato compreso quello del giorno 27.10.2022 nella parte in cui hanno approvato, se lo hanno mai fatto, il calcolo delle decurtazioni del fatturato del centro ricorrente per l’esercizio 2021; c.3) il calcolo per le singole branche della percentuale di RTU per ciascun trimestre della produzione Campana (ASL+F/ASL) compiuto nelle sedute dei tavoli Tecnici di Specialistica Ambulatoriale/Assistenza Termale di cui ha preso atto la delibera del DG Asl NA 3 SUD n. 1036 del 16/11/2022; c.4) tutte le tabelle allegate alla citata delibera del DG Asl NA 3 SUD n. 1036 del 16/11/2022 nella parte in cui calcolano e applicano le riduzioni di volumi e di fatturato liquidabile per RTU, overselling e VPM alle prestazioni eseguite nell’anno 2021 in regime di convenzione con il s.s.r. dal Centro ricorrente; c.5) i Decreti del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri del 10/7/2017) n. 48 del 21.06.2018 (in B.U.R.C. n. 44 del 25.06.2018) e n. 84 del 31.10.2018 (in B.U.R.C. n. 80 del 5.11.2018), nella parte in cui hanno stabilito il quadro programmatico provvisorio, con i relativi vincoli e limiti, delle prestazioni da acquistare nell’esercizio 2021 dagli erogatori privati accreditati nel settore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, compresi tutti i loro allegati; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202301211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni dell’ASL relative alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 e ai conseguenti tagli del fatturato remunerabile

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la deliberazione dell’ASL Napoli 3 Sud che aveva definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2021, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto: carenza di motivazione delle tabelle, che indicavano genericamente le riduzioni applicate senza esplicitare le cause e i criteri di calcolo; mancata ostensione del dettaglio dei criteri e dei dati utilizzati per rideterminare il fatturato dei singoli centri, nonostante l’impegno assunto dall’ASL in sede di tavolo tecnico; tardività del calcolo delle somme da recuperare, in violazione del limite di ragionevolezza temporale. In corso di giudizio, la ricorrente ha preso atto dell’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di giurisdizione e si è rimessa alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese in caso di declinatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia non investe gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali; le censure riguardano esclusivamente modalità, criteri e tempi di applicazione della regressione tariffaria. Tali atti sono strumentali alla quantificazione del rapporto di credito tra ASL e struttura accreditata e la posizione dedotta ha natura di diritto soggettivo, secondo lo schema obbligo-pretesa, senza esercizio di un potere autoritativo o discrezionale di programmazione. La circostanza che la regressione sia stata determinata all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura della posizione sostanziale. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., per l’eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ... le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione e concessionario o soggetto accreditato, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza dà atto della trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento da remoto secondo la disciplina processuale richiamata.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata da un’azienda sanitaria a una struttura privata accreditata appartengono alla giurisdizione ordinaria quando contestano esclusivamente la quantificazione dei corrispettivi, i criteri applicativi o i tempi della riduzione del fatturato remunerabile.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici non si estende alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al rapporto obbligo-pretesa tra amministrazione e soggetto accreditato, se non è coinvolto l’esercizio di un potere autoritativo diretto alla tutela di interessi generali.
  • La contestazione resta devoluta al giudice ordinario quando non investe gli atti di programmazione sanitaria e la determinazione dei tetti di spesa, ma soltanto l’applicazione concreta della regressione tariffaria al singolo erogatore.
  • La circostanza che la regressione tariffaria sia stata adottata all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione azionata, se la controversia riguarda esclusivamente il rapporto patrimoniale e non il potere di programmazione sanitaria.
  • In caso di declinatoria di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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