Sentenza n. 286/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano prot. n. -OMISSIS- del 19.06.2024 spedito in data 10.07.2024 con raccomandata 12412313892-9 di rigetto dell’istanza telematica di emersione “MI4706883403, codice 43a1649693bd55219deb4216d1cfd2d29” presentata in data 03.06.2020 da -OMISSIS-, nonché del provvedimento della Prefettura di Milano prot. n. -OMISSIS- - confermativo del Decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano prot. n. -OMISSIS- del 19.06.2024 - trasmessa il 2.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare e successiva nota prefettizia confermativa del diniego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di emersione presentata originariamente da un datore di lavoro e la successiva nota prefettizia che ne ha confermato la legittimità. Ha dedotto: violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e omessa valutazione delle memorie; travisamento delle risultanze istruttorie, perché l'amministrazione avrebbe erroneamente attribuito l'istanza alla lavoratrice anziché al datore di lavoro originario; violazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonché dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 109/2012, in relazione alla nota confermativa. La ricorrente ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto esserle rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, trattandosi di un diniego dipendente da cause imputabili al datore di lavoro. Nel corso della procedura la lavoratrice aveva chiesto il subentro di un nuovo datore di lavoro, poiché il rapporto con quello originario era cessato. L'amministrazione ha quindi valutato i requisiti, incluso quello reddituale, con riferimento al datore subentrato, il cui reddito era pari a 11.547 euro, inferiore al minimo di 20.000 euro richiesto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione alla lavoratrice del primo preavviso di rigetto del 17 novembre 2020, poiché esso riguardava una ragione ostativa diversa da quella posta a fondamento del diniego finale. Le contestazioni relative alla mancata comunicazione dei successivi preavvisi sono state dichiarate nuove e quindi inammissibili. L'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione della ricorrente, essendo sufficiente una motivazione complessiva; in ogni caso, la nota del 2 ottobre 2024 aveva chiarito le ragioni del mancato rilievo attribuito al reddito del datore originario. L'erronea indicazione del soggetto che aveva presentato l'istanza è stata qualificata come mera irregolarità non invalidante, poiché il subentro di un nuovo datore di lavoro, richiesto dalla stessa lavoratrice e non contestato, imponeva di verificare i requisiti in capo al datore subentrato. La nota del 2 ottobre 2024 non necessitava di un nuovo preavviso di rigetto, in quanto si limitava a chiarire le ragioni del diniego e a riscontrare una richiesta di annullamento in autotutela; la motivazione è stata ritenuta sufficiente. È stata poi esclusa la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione: la disciplina dell'emersione del 2020 non riproduce la previsione dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012 relativa alla precedente procedura del 2012. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023, il TAR ha ritenuto non fondata la diversa disciplina e ha affermato che la carenza del requisito reddituale del datore subentrato preclude il rilascio del titolo di soggiorno. Il reddito minimo costituisce infatti un presupposto indefettibile della procedura, funzionale a dimostrare l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Le ulteriori censure fondate sulla precedente limitazione soggettiva della procedura e sui principi di proporzionalità e buona fede sono state ritenute inconferenti o non configurabili, anche per il carattere vincolato del potere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato; è sufficiente che la motivazione complessiva dell'atto dia conto delle ragioni ostative. Un atto successivo meramente chiarificatore del diniego e di risposta a una richiesta di autotutela non richiede un nuovo preavviso di rigetto.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento è sufficiente quando individua chiaramente la ragione ostativa, anche senza una replica puntuale a tutte le deduzioni del privato.
art. 5 d.lgs. 109/2012
La disciplina della precedente emersione del 2012, incluso il permesso per attesa occupazione previsto dal comma 11-bis, non è automaticamente applicabile alla distinta procedura di emersione del 2020.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012
La previsione del permesso di soggiorno per attesa occupazione nei casi di rigetto imputabile esclusivamente al datore di lavoro riguarda la procedura di emersione disciplinata dal d.lgs. 109/2012 e non quella del 2020.
art. 103 d.l. 34/2020
La procedura di emersione del 2020 richiede la verifica dei presupposti normativi, compreso il requisito reddituale del datore di lavoro, senza prevedere il rilascio automatico di un permesso per attesa occupazione in caso di diniego.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
Il reddito richiesto al datore di lavoro costituisce presupposto indefettibile della definizione positiva della procedura, poiché dimostra l'effettività e la sostenibilità del rapporto lavorativo.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone che siano stati accertati ab origine i requisiti necessari alla regolarizzazione; non può essere rilasciato quando tali requisiti, in particolare quelli reddituali, siano mancanti.
art. 3 Cost.
La mancata previsione, nella procedura del 2020, del permesso per attesa occupazione previsto per la diversa procedura del 2012 non viola il principio di uguaglianza, poiché le due discipline hanno presupposti e finalità differenti.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il requisito reddituale del datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile, funzionale a dimostrare l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro; la sua mancanza impedisce la definizione positiva della procedura.
- Quando il lavoratore chiede il subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di emersione, l'amministrazione deve verificare i requisiti normativi, incluso quello reddituale, con riferimento al datore subentrato e non più al datore originario.
- La disciplina dell'emersione del 2020 non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012 per la diversa procedura di emersione del 2012, neppure quando il diniego dipenda dalla carenza di requisiti imputabile al datore di lavoro.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto è irrilevante quando il preavviso riguardi una ragione ostativa diversa da quella posta a fondamento del provvedimento finale; le contestazioni riferite a successivi preavvisi, se dedotte solo successivamente, sono nuove e inammissibili.
- L'art. 10-bis l. 241/1990 non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego.
- Un atto che si limiti a chiarire le ragioni di un precedente diniego e a riscontrare una richiesta di annullamento in autotutela non costituisce un nuovo provvedimento lesivo e non richiede una nuova comunicazione dei motivi ostativi.
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