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Sentenza

Sentenza del 31/08/2017 n. 20672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

U. S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l’opposizione contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione, relativo all’accoglimento della contestazione del credito nell’espropriazione presso terzi. La ricorrente ha notificato un primo ricorso sulla base di una procura generale alle liti del 2010 e un secondo ricorso, reiterativo del primo, con procura speciale allegata. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi: il primo per mancanza di procura speciale valida per l’impugnazione in Cassazione e il secondo perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni. È stata inoltre sollevata una questione sulla validità della notifica telematica di un controricorso formato con file PDF anziché con file P7M, nonostante la firma digitale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che entrambi i ricorsi fossero verosimilmente inammissibili: il primo perché la procura generale del 2010 non poteva valere come procura speciale per impugnare una sentenza del 2016; il secondo perché notificato il 19 settembre 2016, dopo la scadenza del termine breve, fissata al 26 agosto 2016. Tuttavia, prima di definire il giudizio e regolare le spese, la Corte ha ritenuto necessario sottoporre alle Sezioni Unite la questione, di particolare importanza, relativa agli effetti dell’inosservanza delle specifiche tecniche sui formati dei documenti informatici e delle procure trasmesse via PEC, nonché alla possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo. Non vi è quindi una decisione definitiva sul merito dell’impugnazione: gli atti sono stati rimessi al Primo Presidente per valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 156, commi 2 e 3, cod. proc. civ.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se il mancato rispetto delle specifiche tecniche sul formato dei file determini una nullità indispensabile dell’atto e, in caso affermativo, se tale nullità possa essere sanata quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 375, n. 1, cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata per giustificare la competenza della sezione deputata alla trattazione camerale delle questioni relative all’ammissibilità dei ricorsi.

  • Art. 376, comma 1, cod. proc. civ.

    Consente l’assegnazione dei ricorsi alla sezione competente per la definizione camerale, inclusi quelli concernenti l’ammissibilità dell’impugnazione.

  • Art. 380-bis cod. proc. civ.

    Disciplina la proposta di definizione in camera di consiglio e il procedimento seguito dalla Corte prima della rimessione della questione al Primo Presidente.

  • Art. 374, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente la rimessione alle Sezioni Unite delle questioni di massima di particolare importanza o che richiedano una soluzione uniforme.

  • Art. 12 del Provvedimento DGSIA 28 dicembre 2015

    Stabilisce le strutture e i formati dei documenti informatici firmati, prevedendo i formati PAdES e CAdES; nel caso CAdES, il file presenta l’estensione P7M.

  • Art. 13, lett. a), del Provvedimento DGSIA 28 dicembre 2015

    Prevede che gli allegati notificati insieme all’atto processuale informatico siano in formato PDF.

  • Art. 19-bis del Provvedimento DGSIA 28 dicembre 2015

    Richiama, per le notificazioni eseguite direttamente dall’avvocato, le regole dell’art. 12 in materia di firma digitale e formato del documento.

  • Art. 11 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Costituisce la base normativa del potere regolamentare sulle regole tecniche per l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel processo civile e penale.

  • Art. 11 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197

    È richiamato quale fondamento delle modifiche alle regole tecniche e procedurali applicabili al processo telematico.

Massime di principio

  • In Cassazione, una procura generale alle liti non sostituisce normalmente la procura speciale necessaria per proporre una specifica impugnazione contro una sentenza successiva.
  • La reiterazione di un ricorso inizialmente viziato non consente di recuperare l’impugnazione se il secondo atto viene notificato dopo la scadenza del termine breve di sessanta giorni.
  • Nel processo telematico è necessario verificare non solo il contenuto dell’atto, ma anche il formato informatico e la modalità di firma prescritti dalle regole tecniche applicabili.
  • La distinzione tra formato PAdES e formato CAdES/P7M può incidere sulla validità della notificazione e della procura, soprattutto quando la procura speciale è indispensabile per la costituzione in Cassazione.
  • La violazione delle regole tecniche può comportare nullità o, secondo la soluzione che sarà adottata nel caso concreto, anche un vizio più radicale; non è quindi prudente presumere sempre la sanatoria per il semplice fatto che il destinatario abbia ricevuto l’atto.
  • L’eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo deve essere valutata caso per caso, verificando se il destinatario abbia potuto conoscere l’atto, identificarne l’autore, controllarne l’autenticità e svolgere pienamente le proprie difese.
  • Quando l’atto telematico comprende una procura speciale, le formalità relative alla firma e al formato assumono particolare rilievo perché riguardano la prova dell’esistenza di un valido rapporto processuale.

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