Sentenza del 31/08/2017 n. 5023 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contribuente ricorrente - Giudizio primo grado - Commissione tributaria - Deposito ricorso - Ente impositore - Deposito controdeduzioni - Contribuente ricorrente - Decorso sessanta giorni - Omessa disamina - Integrazione motivi ricorso - Esclusione - Inammissibilità motivo - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria ha escluso la possibilità di integrare i motivi del ricorso dopo il decorso del termine di sessanta giorni. Il motivo introdotto tardivamente è stato dichiarato inammissibile, poiché il contribuente aveva l'onere di esaminare tempestivamente le controdeduzioni e di reagire entro il termine previsto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente intendeva contrastare i rilievi contenuti nelle controdeduzioni dell'Amministrazione mediante un'integrazione dei motivi del ricorso introduttivo. Tuttavia, non aveva esaminato tempestivamente le controdeduzioni né provveduto all'integrazione entro sessanta giorni dal loro deposito.
Norme richiamate
Art. 24, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'integrazione dei motivi del ricorso è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del deposito di documenti non conosciuti anteriormente.
La norma impone al contribuente che intenda contestare elementi emergenti dalle controdeduzioni o da documenti depositati dall'Amministrazione di proporre l'integrazione dei motivi entro sessanta giorni dalla conoscenza del deposito. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del motivo tardivamente introdotto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contribuente deve monitorare tempestivamente il fascicolo processuale e prendere visione delle controdeduzioni e dei documenti depositati dall'ente impositore.
- L'integrazione dei motivi non può essere utilizzata senza limiti per introdurre nuove contestazioni dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Un motivo fondato su rilievi contenuti nelle controdeduzioni deve essere proposto tempestivamente; se introdotto oltre il termine, rischia di essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
- La decorrenza del termine deve essere verificata con particolare attenzione rispetto alla data in cui il contribuente ha avuto conoscenza del deposito degli atti dell'Amministrazione.
- In situazioni analoghe, è opportuno predisporre l'eventuale integrazione dei motivi entro il termine previsto, senza attendere le successive udienze o la fase decisoria.
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