Sentenza del 30/08/2017 n. 856 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Abuso del diritto - recupero del credito per imposte pagate all'estero - triangolazioni finanziarie estero su estero - contratto in frode alla legge tributaria - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl recupero del credito d’imposta operato dall’Ufficio è stato ritenuto legittimo. La Convenzione Italia-Portogallo non può essere utilizzata per ottenere un vantaggio fiscale quando non vi è stata una reale imposizione nello Stato estero e l’operazione è stata costruita artificialmente per generare un credito non spettante. Il credito è stato pertanto disconosciuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento di un credito d’imposta derivante dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo. Il credito era stato generato mediante una complessa operazione finanziaria internazionale, articolata attraverso contratti di stock lending, promissory note e loan agreement, con società avente sede nella zona franca di Madeira. L’operazione garantiva elevati interessi attivi, ma anche una perdita certa in conto capitale, risultando priva di effettiva economicità. Secondo la decisione, essa non realizzava un autentico investimento, ma una triangolazione di denaro finalizzata a ottenere un credito d’imposta senza che fossero state effettivamente pagate imposte in Portogallo. L’operazione è stata quindi qualificata come antieconomica, fittizia e realizzata in frode alla legge tributaria, con abuso del diritto.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo
La Convenzione mira a eliminare la doppia imposizione, ma non consente di riconoscere un credito d’imposta quando nello Stato estero non è stata effettivamente assolta alcuna imposta e l’operazione è stata costruita artificiosamente per ottenere un vantaggio fiscale.
Principio generale dell’abuso del diritto e del divieto di frode alla legge tributaria
Un’operazione formalmente conforme agli strumenti contrattuali e alle norme applicabili può essere disconosciuta quando è priva di sostanza economica, antieconomica e diretta essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale indebito.
Massime di principio
- Il credito d’imposta per imposte estere presuppone che l’imposta sia stata effettivamente pagata all’estero; non è sufficiente la mera costruzione formale di flussi finanziari o contratti internazionali.
- Operazioni finanziarie complesse, prive di una valida giustificazione economica diversa dal risparmio fiscale, possono essere considerate abusive o fraudolente anche se formalmente valide.
- La presenza di perdite certe o di risultati antieconomici, compensati da un credito fiscale, costituisce un importante indice della natura artificiosa dell’operazione.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni devono essere interpretate secondo la loro finalità: evitare una doppia tassazione effettiva, non creare crediti o benefici fiscali in assenza di imposizione nello Stato estero.
- In situazioni analoghe occorre verificare sostanza economica, effettivo trasferimento dei rischi, reale investimento, pagamento dell’imposta estera e presenza di valide ragioni extrafiscali.
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