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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12543/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Genova che, in veste di giudice dell'esecuzione del rinvio disposto da questa Corte, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due condanne (sentenze del 9 maggio 2019 e del 13 novembre 2019) e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. in presenza di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., sotto due profili: (1) che l'aumento non poteva operare in sede esecutiva se la recidiva non aveva inciso concretamente sulla determinazione della pena (es. era neutralizzata in bilanciamento con attenuanti equivalenti); (2) che il reato per il quale era stata pronunciata la sentenza del 9 maggio 2019 non era aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., quindi l'aumento non doveva applicarsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. Ha confermato che, anche in sede di esecuzione, trova applicazione il principio secondo il quale l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. si applica quando l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto di continuazione. La Corte ha precisato che detta regola opera anche se la recidiva è stata considerata equivalente alle attenuanti dal giudice della condanna e dunque anche se la recidiva non ha avuto un concreto effetto di aggravio nella determinazione della pena originaria. Ha inoltre affermato che l'aumento minimo si applica solo quando la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva precedente ai fatti successivi e non quando la recidiva viene valutata in relazione agli stessi reati riuniti per continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per il reato continuato, con limite minimo di un terzo della pena prevista per il reato più grave; la Corte ne applica il principio anche in sede di esecuzione se sussiste recidiva reiterata riconosciuta con sentenza definitiva anteriore

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Stabilisce che in materia di esecuzione si applicano le disposizioni dell'art. 81, comma 4, cod. pen.; è interpretato come conferma dell'indifferenza della fase processuale rispetto all'applicazione dell'istituto della continuazione

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata; ai fini dell'aumento minimo per continuazione, rileva la circostanza che la recidiva sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati successivi

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti che hanno costituito il nucleo delle condanne poi riunite in continuazione; citate per identificare i reati originari e le pene applicate

  • Sez. Un., sent. n. 31669/2016 (Filosofi)

    Principio di diritto secondo cui il limite minimo di aumento per continuazione pari a un terzo opera anche quando la recidiva reiterata è considerata equivalente alle attenuanti; applicato dalla Corte anche in sede esecutiva

  • Sez. U., sent. n. 28659/2017 (Gargiulo)

    Richiamata in tema di applicazione uniforme dell'art. 81, comma 4, anche nella fase esecutiva, confermando l'indifferenza della fase processuale per l'istituto della continuazione

  • Sentenza Sez. I n. 5599/2022

    Atto rescindente che ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione e ha indicato il principio di diritto da applicare nella successiva determinazione della pena

Massime di principio

  • In sede di esecuzione si applicano le stesse regole previste per la determinazione della pena per reato continuato: l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. deve essere valutato anche dal giudice dell'esecuzione quando la recidiva reiterata è stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati.
  • L'operatività dell'aumento minimo non è esclusa dal fatto che la recidiva sia stata bilanciata con circostanze attenuanti in sede di condanna: l'esistenza della recidiva reiterata nella sentenza definitiva è il criterio rilevante, indipendentemente dall'effetto concreto che essa abbia avuto sulla pena originaria.
  • Il limite minimo di un terzo si applica solo se la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore; non trova invece applicazione quando la recidiva viene valutata in relazione agli stessi reati riuniti per continuazione.
  • Nel verificare la correttezza della determinazione della pena complessiva per continuazione il difensore dovrebbe esaminare soprattutto il timing e la natura della sentenza che ha dichiarato la recidiva: se tale sentenza è anteriore ai fatti successivi, l'aumento minimo va considerato.
  • Se in una situazione analoga si ritiene che la recidiva non fosse stata dichiarata in una sentenza definitiva anteriore, occorre argomentare specificamente tale circostanza documentalmente, perché la giurisprudenza limita l'applicazione dell'aumento ai casi di recidiva anteriore e definitiva.

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