Sentenza n. 7355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 7089/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I quater, n. 7089/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego della promozione per merito straordinario e l'attribuzione dell'encomio solenne per un intervento di soccorso durante un incendio del 4 luglio 2015
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva proposto ricorso contro il decreto ministeriale del 26 marzo 2019, la comunicazione del 1° aprile 2019, il conferimento dell'encomio solenne e gli atti della Commissione dell'11 dicembre 2018, nella parte in cui era stata negata la promozione per merito straordinario proposta dalla Questura di Latina. Durante un incendio presso un villaggio turistico, il 4 luglio 2015, il poliziotto aveva partecipato alle operazioni di soccorso per circa 50 minuti, contribuendo all'evacuazione di circa 150 persone e al contenimento delle fiamme in assenza delle squadre antincendio; aveva riportato un'intossicazione con prognosi di sette giorni. In appello ha contestato il rigetto del TAR deducendo: (i) integrazione postuma della motivazione e ultrapetizione, poiché il riferimento al fatto che gli atti non esulassero dai doveri d'ufficio sarebbe comparso solo nella relazione depositata in primo grado; (ii) erronea interpretazione dell'art. 72 d.P.R. n. 335/1982, che non escluderebbe la promozione per attività svolte nell'ambito dei compiti di servizio; (iii) difetto di motivazione e contraddittorietà, perché il parere della Commissione avrebbe negato in modo assertivo i presupposti della promozione pur riconoscendo la pericolosità dell'intervento e le qualità professionali dimostrate; (iv) difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di legge, che, secondo l'appellante, risultavano integrati dall'importanza dell'operazione, dai risultati conseguiti e dal grave pericolo corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l'integrazione postuma della motivazione: la relazione dell'Amministrazione era stata depositata in adempimento di un ordine istruttorio del TAR e si era limitata a ricostruire la vicenda e a produrre gli atti del procedimento; inoltre, il TAR non aveva fondato la decisione su quella relazione. Non sussisteva ultrapetizione, poiché il TAR aveva richiamato autonomamente un principio giurisprudenziale secondo cui sono estranei alla promozione per merito straordinario gli atti che, pur compiuti in una situazione di pericolo, non esulano dai doveri d'istituto. La censura sull'interpretazione dell'art. 72 è stata respinta in conformità a tale orientamento. Le doglianze sulla motivazione sono state respinte: il verbale della Commissione esponeva le ragioni per riconoscere l'encomio solenne e, contestualmente, negare la promozione; la valutazione non era manifestamente illogica né contraddittoria. Quanto alla sussistenza concreta dei requisiti e alla qualificazione delle attività svolte, il Collegio ha rilevato che l'appellante chiedeva una sostituzione del giudizio amministrativo, preclusa al giudice, in assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o motivazionale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
ai sensi dell'art. 72, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, la promozione del personale della Polizia di Stato alla qualifica superiore per merito straordinario assume come presupposti necessari la straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché la dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali; sono invece estranei al merito straordinario i casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compie atti che non esulano dai doveri d'istituto.
La promozione presuppone risultati di straordinaria rilevanza e capacità personali e professionali eccezionali; non è sufficiente che il dipendente abbia operato in una situazione di pericolo se gli atti compiuti non esulano dai doveri d'istituto.
art. 75-bis d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
in tema di ricompense al personale della Polizia di Stato (lode, encomio, encomio solenne e promozione per merito straordinario ex art. 72 e 75-bis del p.p.r. n. 335/1982), la valutazione svolta dal Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, macroscopico sviamento o carenza di istruttoria/motivazione.
La valutazione delle ricompense è espressione di ampia discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi macroscopici indicati, senza possibilità di sostituire l'apprezzamento del giudice a quello dell'Amministrazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento che nega la promozione per merito straordinario è sufficiente quando il giudizio negativo si fonda sulla mancanza dei requisiti di eccezionalità richiesti dalla norma, purché il provvedimento non risulti affetto da travisamento dei fatti o illogicità manifesta.
Il diniego può essere motivato mediante il riferimento alla mancanza dei requisiti di eccezionalità, se la valutazione non è viziata da travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
art. 112 c.p.c.
Per le ragioni esposte risulta infondata anche la tesi secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe viziata per ultrapetizione (art. 112 c.p.c.).
Non ricorre ultrapetizione quando il giudice di primo grado, nell'ambito del proprio ragionamento, richiama autonomamente un principio giurisprudenziale pertinente e non fonda la decisione su una motivazione postuma dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La valutazione delle ricompense al personale della Polizia di Stato, inclusa la promozione per merito straordinario, esprime ampia discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, macroscopico sviamento o carenza di istruttoria o motivazione, e non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione se questa rimane plausibile e coerente con i parametri normativi.
- La promozione per merito straordinario richiede operazioni di servizio di straordinaria rilevanza per i risultati conseguiti e capacità personali e professionali fuori del comune ed eccezionali; la mera esposizione a una situazione di pericolo non basta quando gli atti compiuti non esulano dai doveri d'istituto.
- I chiarimenti resi dall'Amministrazione in giudizio non costituiscono necessariamente integrazione postuma della motivazione quando si limitano a ricostruire la vicenda e a richiamare elementi e documenti già presenti nell'istruttoria; in particolare, non sono motivazione postuma gli atti depositati in adempimento di un ordine del giudice per acquisire elementi utili alla decisione.
- Il diniego della promozione per merito straordinario può ritenersi sufficientemente motivato quando espone il mancato riconoscimento dei requisiti di eccezionalità richiesti, purché la valutazione non sia manifestamente illogica o fondata su un travisamento dei fatti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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