Sentenza del 15/10/2019 n. 25981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 2004, con il quale erano state recuperate a tassazione somme riferite a operazioni di leasing nautico e immobiliare. L'Ufficio riteneva che tali operazioni fossero estranee all'attività d'impresa e finalizzate a esigenze personali dell'unico socio. In Cassazione la società deduceva, tra l'altro, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante per il mancato rispetto del termine di convocazione, l'erronea applicazione della disciplina IVA relativa alla navigazione in acque extracomunitarie, l'illegittima negazione della detrazione IVA per asseriti atti preparatori e l'erronea valutazione dell'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il motivo relativo al termine di convocazione, poiché il rappresentante si era comunque presentato, aveva reso dichiarazioni, prodotto documenti e non aveva dimostrato alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha escluso la rilevanza della censura sulla navigazione in acque extracomunitarie, rilevando che la barca era rimasta ormeggiata in un porto italiano e che la questione riguardava comunque accertamenti di fatto. Ha confermato l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi, poiché la società era stata costituita per finalità personali del socio unico e non aveva effettivamente svolto attività d'impresa, né aveva compiuto atti realmente preparatori di un'attività economica. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito e comunque ritenuto infondato, spettando al contribuente provare l'inerenza dei costi. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 9.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nelle richieste di dati, notizie e documenti al contribuente. La violazione del termine di convocazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni o l'invalidità dell'accertamento, in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Attribuisce all'Ufficio poteri istruttori e di controllo in materia IVA, compresa la richiesta di chiarimenti e documentazione.
D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Rileva nel quadro dei rapporti di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione, ma la Corte ha escluso che il breve preavviso abbia concretamente compromesso la difesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. f), come modificato dalla L. n. 342 del 2000, art. 46
Prevede la disciplina IVA applicabile a determinate prestazioni relative alla navigazione. Nel caso concreto non è stata applicata la disciplina invocata dalla società, poiché la barca risultava ormeggiata in Italia e non era stata provata la navigazione in acque extracomunitarie.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, comma 3, lett. b)
La detrazione IVA presuppone che i beni e servizi siano destinati a un'effettiva attività economica o, quantomeno, ad atti preparatori genuini. Non opera quando la società non abbia realmente esercitato l'impresa e l'operazione persegua finalità personali del socio.
TUIR, art. 109, comma 5
I costi sono deducibili solo se riferibili all'attività d'impresa, secondo il requisito dell'inerenza. La prova dell'inerenza spetta al contribuente; non sono deducibili costi collegati a finalità estranee all'impresa.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 7 giugno 2002
Richiamata dalla società per sostenere l'applicazione di una base imponibile IVA ridotta in relazione a imbarcazioni di determinate caratteristiche, ma ritenuta non rilevante nel caso concreto.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 76/E del 2 agosto 2001
Richiamata insieme alla circolare n. 49/E del 2002 per la disciplina IVA delle operazioni nautiche, senza che la relativa applicazione fosse riconosciuta dalla Corte.
Massime di principio
- La mera costituzione di una società e la contabilizzazione di costi non dimostrano, da sole, l'effettivo esercizio di un'attività d'impresa: occorrono elementi concreti di operatività e di finalizzazione economica.
- Le spese relative a beni di lusso, come imbarcazioni o immobili, sono deducibili e consentono la detrazione IVA solo se il contribuente dimostra un collegamento effettivo, documentato e non meramente formale con l'attività d'impresa.
- Gli atti preparatori consentono la detrazione IVA soltanto quando siano realmente e oggettivamente diretti all'avvio di un'attività economica che abbia concrete possibilità di essere esercitata; non bastano operazioni finalizzate a esigenze personali del socio.
- Il mancato rispetto di un termine procedimentale non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento: è normalmente necessario dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La prova dell'inerenza dei costi e della destinazione imprenditoriale dei beni grava sul contribuente, che deve fornire documentazione coerente con l'attività dichiarata.
- Le contestazioni basate su circostanze di fatto, come l'effettiva navigazione di un'imbarcazione o la sua concreta utilizzazione, devono essere adeguatamente dimostrate nei gradi di merito e non possono essere normalmente rivalutate in Cassazione.
- Quando l'Amministrazione dimostra che l'attività societaria è solo apparente e che il bene è utilizzato per finalità personali del socio, possono essere recuperati sia i costi ai fini delle imposte dirette sia l'IVA detratta.
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