Sentenza n. 1339/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 27.11.2023, con cui veniva indetto “un concorso per esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell''Area Istruttori, e precisamente: A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione: A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D); A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D); A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D); B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell'Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente: B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL)”, nella parte in cui non prevede, per il profilo di “maestro di sostegno”, quale requisito di ammissione al concorso de quo, il possesso del Diploma Magistrale o del Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, entrambi ante 2001/2002, quali titoli abilitanti all''insegnamento, unitamente al possesso del titolo di specializzazione; 2) degli atti e provvedimenti, ancorché di contenuto sconosciuto, con i quali sono state previste le modalità di presentazione e compilazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di poter inoltrare la domanda di partecipazione allo stesso; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni delle parti ricorrenti. Nonché per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a partecipare, ancorché con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto per il profilo “Maestro di Sostegno”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/4/2024: per l'annullamento, previa sospensiva: 1) dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 27.11.2023, con cui veniva indetto “un concorso per esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell'Area Istruttori, e precisamente: A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione: A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D); A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D); A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D); B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell'Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente: B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL)”, nella parte in cui non prevede, per il profilo di “maestro di sostegno”, quale requisito di ammissione al concorso de quo, il possesso del Diploma Magistrale o del Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, entrambi ante 2001/2002, quali titoli abilitanti all'insegnamento, unitamente al possesso del titolo di specializzazione; 2) degli atti e provvedimenti, ancorché di contenuto sconosciuto, con i quali sono state previste le modalità di presentazione e compilazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di poter inoltrare la domanda di partecipazione allo stesso; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni delle parti ricorrenti. Nonché: per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a partecipare, ancorché con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto per il profilo “Maestro di Sostegno”. Nonché a mezzo dei proposti motivi aggiunti Per la disapplicazione: 1) se ed in quanto occorra del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2019/2021 – siglato il 16.11.2022, nella parte in cui dispone, all'Allegato, rubricato “Declaratorie”, un nuovo sistema di classificazione del personale, in base al quale il personale educativo e scolastico deve essere inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, stabilendo, quali requisiti di accesso alla suddetta Area, esclusivamente la “laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali”; 2) ove necessario e per quanto di ragione, dell'art. 12 C.C.N.L. citato, rubricato “Classificazione”, nella parte in cui ha previsto che “Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: • Area degli Operatori; • Area degli Operatori esperti; • Area degli Istruttori; • Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. 2. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”. 3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse”; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni delle parti ricorrenti; 4) nonché, per l'annullamento, se e per quanto occorra, del PIAO 2023/2024 adottato con deliberazione n. -OMISSIS- del 18.07.2023 di G.C. del Comune di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di concorso per il reclutamento di personale del Comune di Napoli, limitatamente al profilo di maestro di sostegno, e modalità telematiche di presentazione della domanda; motivi aggiunti contro il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e il PIAO del Comune di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano l'Avviso pubblicato il 27 novembre 2023 per il reclutamento di 222 unità di personale del Comune di Napoli, nella parte in cui, per il profilo di maestro di sostegno, ammetteva esclusivamente il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata dal titolo di specializzazione sul sostegno. Deducevano che tale previsione illegittimamente escludesse i soggetti muniti di diploma magistrale o di diploma di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titoli aventi valore legale abilitante, unitamente alla specializzazione sul sostegno. Contestavano inoltre il sistema informatico di presentazione delle domande, che non consentiva di selezionare titoli diversi dalla laurea richiesta dal bando, impedendo l'inoltro telematico; per tale ragione avevano trasmesso tempestivamente domande cartacee via PEC. Con motivi aggiunti impugnavano, ove occorresse, il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e il relativo sistema di classificazione, sostenendo che un contratto collettivo non potesse fissare requisiti di accesso ai concorsi pubblici divergenti o derogatori rispetto alla legge, nonché il PIAO comunale. In corso di causa, quattro ricorrenti dichiaravano di non avere superato la prova concorsuale, mentre l'unica ricorrente che l'aveva superata dichiarava di essere stata comunque assunta a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, perdendo così l'interesse alla decisione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto fondate, sul piano sostanziale, le censure contro il bando. Ha affermato che l'art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, il decreto interministeriale 10 marzo 1997 e l'art. 15 del d.P.R. n. 323/1998 riconoscono valore legale e abilitante ai diplomi magistrali e ai titoli sperimentali conseguiti entro i termini previsti dalla normativa, consentendo l'accesso ai concorsi per l'insegnamento; pertanto, il bando non poteva limitare l'ammissione alla sola laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, escludendo tali titoli unitamente alla specializzazione sul sostegno. Ha inoltre ritenuto che i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici debbano essere stabiliti dalla legge o da fonti normative da essa autorizzate e non possano essere fissati dal CCNL in senso divergente o derogatorio. Tuttavia, quattro ricorrenti hanno perso l'interesse dopo il mancato superamento della prova; l'altra ha perso l'interesse dopo l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., nonostante la riconosciuta fondatezza delle censure. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 197 d.lgs. 297/1994
Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola.
Il diploma magistrale costituisce titolo abilitante all'insegnamento, secondo la portata riconosciuta dalla norma primaria.
art. 2 decreto interministeriale 10 marzo 1997
I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare [...] ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
I titoli conseguiti entro i termini indicati conservano permanentemente valore legale e consentono la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento.
art. 15 d.P.R. 323/1998
I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.
La disposizione conferma il valore legale e abilitante dei titoli magistrali conseguiti secondo i presupposti temporali previsti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal Collegio in relazione alla questione officiosa dell'eventuale improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria definitiva; il rilievo è stato superato perché la graduatoria non era lesiva per le ricorrenti.
Massime di principio
- I requisiti di ammissione ai concorsi pubblici devono essere stabiliti dalla legge o da fonti normative da essa autorizzate e non possono essere introdotti o modificati in senso derogatorio da un contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Un bando per l'accesso a posti di insegnamento non può escludere, richiedendo la sola laurea in Scienze della formazione primaria, titoli di studio ai quali la normativa statale riconosce valore legale e abilitante, se tali titoli sono posseduti insieme alla specializzazione richiesta per il sostegno.
- Il riconoscimento della fondatezza delle censure non impedisce la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, il ricorrente perda concretamente e attualmente l'interesse alla decisione, ad esempio per mancato superamento della prova concorsuale o per intervenuta assunzione incompatibile con l'utilità perseguita.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva non determina improcedibilità quando la graduatoria non risulti lesiva per il ricorrente, in particolare perché il numero dei vincitori è inferiore ai posti messi a concorso.
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