Cassazione Civile, Ordinanza n. 28453/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da un Comune e confermato nei gradi di merito. La società contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che la sottoscrizione dell’avviso non fosse valida perché apposta con firma meccanografica/stampata anziché autografa, e che mancasse un idoneo provvedimento dirigenziale che autorizzasse il funzionario responsabile alla sottoscrizione con tale modalità. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando un travisamento del contenuto della delibera prodotta dal Comune a sostegno della legittimità della firma a stampa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della L. n. 296/2006, art. 1, comma 162, della L. n. 549/1995, art. 1, comma 87, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la commissione tributaria regionale avesse erroneamente ritenuto legittimo l’avviso, pur in assenza di un provvedimento dirigenziale valido di designazione/autorizzazione del funzionario responsabile.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto gli oneri necessari per dedurre utilmente in cassazione il vizio di decisione fondata su prove asseritamente inesistenti o travisate, limitandosi a prospettare una diversa lettura della delibera comunale. Quanto al secondo, ha confermato la legittimità della sottoscrizione dell’avviso con indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, richiamando la disciplina speciale dei tributi locali e la giurisprudenza che riconosce efficacia alla firma a stampa quando l’atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati e il funzionario sia stato designato con apposito atto dell’ente. Nel caso concreto ha dato rilievo alla produzione della delibera di Giunta comunale di designazione del funzionario, ritenendo integrati i requisiti soggettivi richiesti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere denunciata in cassazione solo se il giudice di merito abbia deciso sulla base di prove inesistenti o prive di connessione con il materiale di causa; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o proporre una diversa lettura degli atti.
art. 2697 c.c.
La ricorrente lo invoca come regola sull’onere probatorio, ma la Corte non ravvisa violazione, ritenendo provata la designazione del funzionario responsabile e non assolto l’onere di dimostrare l’asserita invalidità della sottoscrizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per censurare la nullità della sentenza in relazione alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
Per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e il funzionario sia indicato in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4
In materia di ICI, la Giunta comunale designa il funzionario cui sono conferiti i poteri gestionali del tributo e che sottoscrive richieste, avvisi e provvedimenti; la norma è considerata speciale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1
Richiamato nel ragionamento sulle disposizioni tributarie speciali relative agli enti locali.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107
Stabilisce il principio generale della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 109
Nei comuni privi di dirigenti, il sindaco può attribuire le funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; tale disciplina generale non è ritenuta idonea ad abrogare la normativa speciale tributaria.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274
È richiamato per escludere l’abrogazione espressa delle norme speciali tributarie che non vi sono contemplate.
L. 6 agosto 1990, n. 142
È evocata nel confronto con la disciplina speciale tributaria, senza che ne derivi abrogazione di quest’ultima.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Citato incidentalmente nel richiamo alla normativa dei tributi locali e regionali.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 692
Richiamato per la designazione del funzionario responsabile con riguardo a TARI e TASI.
L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 792
Richiamato per la designazione del funzionario responsabile con riguardo all’IMU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio quando la doglianza si risolva nella proposta di una lettura alternativa degli atti; il vizio ex art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione sia fondata su prove inesistenti o estranee al processo.
- Per dedurre utilmente in cassazione il travisamento della prova o la decisione basata su prove inesistenti, il ricorrente deve indicare in modo specifico l’assoluta impossibilità logica di trarre dai documenti le conclusioni accolte dal giudice e deve dimostrare la decisività dell’errore, cioè che senza quel contenuto informativo la decisione sarebbe stata sicuramente diversa.
- In materia di tributi locali, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile quando l’atto sia formato mediante sistemi informativi automatizzati e il funzionario sia stato designato con apposito atto dell’ente.
- La disciplina speciale dei tributi locali prevale sulla disciplina generale dell’ordinamento degli enti locali: la previsione che il funzionario designato sottoscriva gli atti tributari non è abrogata dalle norme generali sulla distribuzione delle funzioni amministrative, salvo espressa incompatibilità o abrogazione specifica.
- Ai fini della validità dell’atto impositivo, la prova della designazione del funzionario responsabile può essere desunta dalla delibera dell’organo competente dell’ente locale, quando essa individui il soggetto cui sono attribuiti i poteri gestionali e la sottoscrizione dell’avviso.
- La contestazione sulla firma dell’avviso di accertamento richiede di confrontarsi con la norma speciale tributaria applicabile e con l’effettiva esistenza dell’atto di designazione del funzionario, non essendo sufficiente invocare in astratto la necessità della firma autografa.
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