Cassazione Penale, Ordinanza n. 28700/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta ferma, con conferma della condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti in concorso. Il ricorrente deduceva tre censure: la mancata ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova; la mancata concessione della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti; l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La doglianza viene ritenuta inammissibile perché i primi due motivi si limitavano a riproporre le stesse questioni già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il terzo motivo è reputato non fondato poiché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, senza necessità di una motivazione specifica oltre quella già resa dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al titolo di imputazione
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice applicata per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti di cui è stata confermata la condanna
art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
invocato dal ricorrente per ottenere la circostanza attenuante speciale, ma ritenuto correttamente non riconosciuto dal giudice di merito
art. 581 c.p.p.
richiamato per il principio di specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 c.p.p.
richiamato come base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo di specifica critica al provvedimento impugnato
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di commisurazione della pena, il cui uso è rimesso al giudice di merito quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la debenza della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già dedotte in appello, senza critica argomentata delle ragioni decisorie, rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso ricorre quando le censure si limitano ad affermazioni generiche di illogicità o carenza motivazionale, senza indicare le specifiche ragioni di diritto e di fatto che minano la decisione impugnata.
- In tema di trattamento sanzionatorio, una motivazione particolarmente analitica sulla commisurazione della pena è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; quando invece la pena è determinata in misura media o vicina al minimo, la valutazione del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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