Sentenza n. 1285/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2219 del 28 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n. 2219 del 28 novembre 2024. Nelle more del giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a dare esecuzione al titolo, effettuando un pagamento dichiarato dalla difesa della ricorrente pienamente satisfattivo. La ricorrente ha quindi comunicato in camera di consiglio la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente ottemperato al giudicato mediante un pagamento pienamente satisfattivo. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 828,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione. La condanna alle spese è stata giustificata dalla soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza, avente ad oggetto l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite; queste devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L’amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese, anche se l’adempimento sopravvenuto rende non più necessario proseguire il giudizio.
Come è indicizzato
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