Cassazione Penale, Sentenza n. 9105/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cessione di cocaina (art. 81 comma 2 cod.pen., art. 73 comma 1 d.P.R. 9/10/1990 n.309) per il periodo dal 20/07/2019 al 26/10/2019. Il ricorrente deduceva: (i) nullità e carenza motivazionale ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis cod.proc.pen., per presunta mancata autonoma valutazione degli indizi (richiamo per relationem); (ii) violazione dell'art. 297 cod.proc.pen. e mancata concessione della retrodatazione dei termini di custodia, con riferimento alla anteriore desumibilità e alla decorrenza dei termini; (iii) vizi nella valutazione probatoria ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., con critica alle intercettazioni e richiamo ad annullamento precedente di sequestro probatorio; (iv) carenza motivazionale rispetto al pericolo concreto e attuale di recidiva ai sensi dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e in parte generici. In sintesi: (1) ha ritenuto legittima la motivazione del GIP e del Tribunale del riesame anche se con richiamo per relationem, poiché era presente una autonoma valutazione degli elementi decisivi e delle esigenze cautelari, come richiesto dall'art. 292. (2) Ha escluso la possibilità di ottenere, nel riesame, la retrodatazione dei termini senza la prova che per effetto di tale retrodatazione i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione dell'ordinanza; ha ricordato che la questione dell'inefficacia per decorrenza dei termini è rimessa all'istanza ex art. 306 e, poi, all'appello ex art. 310. (3) Ha confermato la sussistenza di gravi indizi sulla base delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e dei messaggi vocali, ritenuti idonei a dimostrare cessioni seriali di cocaina e l'assenza dei presupposti per qualificare la fattispecie come lieve (art. 73 comma 5 DPR 309/1990). (4) Ha ritenuto adeguata la motivazione sul pericolo di recidiva, considerando la professionalità dell'attività di spaccio, la pronta disponibilità di stupefacente e precedenti condanne successive. (5) Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda (il provvedimento indica in capo al ricorrente l'obbligo di versare in via equitativa €2.000,00 alla Cassa delle Ammende nel corpo della motivazione e, nel dispositivo finale, un versamento di €3.000,00), nonché ad altre spese previste; dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 81 comma 2 cod.pen.
Norma che definisce la continuazione o il cumulo per reati connessi; qui citata quale riferimento all'articolazione della contestazione penale (rapporto tra più condotte) dalla quale deriva l'imputazione provvisoria.
art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento al reato di cui è accusato il ricorrente (traffico/cessione di stupefacenti); la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per tale fattispecie sulla base delle intercettazioni e degli altri elementi investigativi.
art. 292 cod.proc.pen. (comma 2 lett. c) e c-bis)
Principio secondo cui l'ordinanza cautelare deve contenere l'esposizione dei fatti e un'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha affermato che la prescrizione è stata rispettata anche ricorrendo al richiamo per relationem, purché emerga un effettivo vaglio e autonoma valutazione del giudice.
art. 309 cod.proc.pen.
Disciplina del riesame; la modifica con legge 47/2015 e il comma 9 richiedono che il Tribunale annulli il provvedimento se manca l'autonoma valutazione. La Corte ha applicato questa interpretazione richiedendo un controllo effettivo degli elementi richiamati.
art. 297 cod.proc.pen.
Regole sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare; la Corte ha ricordato che la domanda di retrodatazione in sede di riesame richiede prova che per effetto della retrodatazione i termini fossero già scaduti e che, in assenza di ciò, la questione attiene all'inefficacia della misura e non alla legittimità dell'ordinanza.
art. 273 cod.proc.pen.
Norma sulla formazione del giudizio di gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che intercettazioni, servizi di polizia giudiziaria e messaggi vocali costituivano elementi idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria.
art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Criterio per la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva; la Corte ha confermato che, dati la natura seriale e professionale dell'attività illecita, la disponibilità di droga e precedenti condanne, sussisteva il pericolo concreto e attuale di recidiva.
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Fattispecie di lieve entità per il reato di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le modalità descritte (numero elevato di acquirenti, assiduità, modalità di cessione) escludevano la configurabilità della lieve entità.
art. 62 n.4 cod.pen.
Circostanza attenuante relativa alla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile tale circostanza alla luce della gravità e serialità dell'attività di spaccio.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che regola le spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali essendo il ricorso inammissibile e manifestamente infondato.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
Disposizione che impone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Legge n. 47 del 16 aprile 2015 (art. 8)
Norma che ha rafforzato l'obbligo motivazionale di art. 292 cod.proc.pen.; la Corte l'ha richiamata per giustificare il necessario livello di motivazione e l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Citata a proposito della valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussisteva la colpa tale da escludere il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'uso del richiamo per relationem non è di per sé illecito: il giudice può richiamare atti e memorie, purché compia un'autonoma e specifica valutazione degli elementi decisivi e ne spieghi la rilevanza ai fini dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (art. 292 cod.proc.pen.).
- Le doglianze di mancata motivazione devono dimostrare l'assenza di qualsiasi valutazione autonoma; motivazioni sintetiche ma effettive possono essere sufficienti se spiegano la portata degli elementi decisivi.
- Le richieste di retrodatazione dei termini di custodia ex art. 297 richiedono prova che, per effetto della retrodatazione, i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione del provvedimento impugnato; tale questione è in ogni caso normalmente esperibile con istanza ex art. 306 e poi con appello, non in sede di riesame senza adeguata allegazione probatoria.
- Intercettazioni, servizi di osservazione e comunicazioni vocali possono costituire compendio probatorio idoneo a fondare il giudizio di gravità indiziaria, se risultano coerenti e convergenti tra loro; la loro utilizzabilità va valutata nel complesso del materiale investigativo.
- Per l'applicazione della custodia cautelare per il pericolo di recidiva è necessario dimostrare concretezza e attualità del rischio: la professionalità dell'attività illecita, la disponibilità immediata di stupefacente e precedenti processuali o condanne successive sono elementi rilevanti.
- La pronuncia di annullamento di singoli provvedimenti cautelari (es. sequestro probatorio) non invalida automaticamente l'intero quadro indiziario se esistono altri, autonomi elementi investigativi che lo supportano.
- La Corte può condannare al pagamento di somme a titolo di ammenda quando ritiene il ricorso manifestamente infondato, compatibilmente con i principi costituzionali e la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
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