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Sentenza

Sentenza n. 4117/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 7946/24 datata 27.06.2024, dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro con statuizione a carico del Ministero resistente sì come, a questi sia a fini esecutivi che di decorrenza del termine breve di appello e, sì come non eseguita spontaneamente e passata in giudicato – recante: statuizione del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015";

Giustizia amministrativa202505115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00, mediante attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e aveva condannato il Ministero all’attivazione della carta. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale dell’Amministrazione il 3 luglio 2024. Poiché il Ministero non aveva provveduto spontaneamente all’attivazione della carta, la ricorrente ha adito il TAR il 24 aprile 2025, limitando la domanda di ottemperanza alla mancata attivazione del beneficio ed escludendo il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario. Il ricorso deduceva quindi l’inottemperanza a un giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l’Amministrazione non dà esecuzione a una sentenza del giudice ordinario che impone l’adozione di una specifica attività amministrativa o materiale, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio, purché il contenuto del giudicato sia sufficientemente determinato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell’organo dirigenziale competente per materia e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine successivo.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’Amministrazione può essere considerata ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non dà luogo alla liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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