Cassazione Penale, Sentenza n. 30822/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/02/2024 del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato il gravame contro l'ordinanza del GIP con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è gravemente indiziato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) all'interno del carcere di Salerno. Ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione per presunta valorizzazione esclusiva di tre conversazioni tra altri detenuti ritenute prive di riscontro e non indicanti cessioni; (2) vizio della motivazione per aver erroneamente riportato che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere mentre invece avrebbe negato gli addebiti e fornito spiegazioni sul suo ruolo in cucina; (3) eccessiva gravità della misura rispetto al ruolo marginale contestato e alla condotta tenuta in carcere, con riferimento anche a precedenti concessioni di misure meno afflittive (arresti domiciliari, affidamento al servizio sociale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché mirava a ottenere una rivalutazione di elementi di fatto riservati ai giudici di merito. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che aveva esaminato il quadro investigativo complessivo, valorizzando conversazioni criptiche alla luce dei sequestri di stupefacente e di telefoni e della partecipazione di altri indagati collegati; ha ritenuto plausibile l'identificazione del "Federico" lavorante in cucina con il ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; ordine di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
norma richiamata come base procedurale per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
riferimento formale alle modalità/termini del ricorso per cassazione (richiamo operativo nella struttura del ricorso)
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
definisce il requisito della gravità indiziaria richiesto per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte pone in rilievo la natura probabilistica di tale valutazione, diversa dall'accertamento di responsabilità nel dibattimento
art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.
richiamato per distinguere il diverso valore degli "indizi" ai fini cautelari rispetto al loro valore probatorio in dibattimento
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
individua il vizio di motivazione per manifesta illogicità come motivo rilevante in cassazione; la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
richiamato nel contesto della delimitazione dei vizi deducibili in cassazione rispetto ai vizi diversi dalla motivazione
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
norma penale rilevante in materia di stupefacenti; indicata per segnalare precedenti specifici del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché questi provveda agli adempimenti previsti (es. controlli sul regime detentivo)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile principalmente per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito
- La valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari è di natura probabilistica e può legittimamente fondarsi su elementi indiziari anche criptici (intercettazioni) se inseriti in un quadro probatorio coerente e corroborati da sequestri e riscontri
- L'interpretazione di linguaggio cifrato o criptico nelle intercettazioni è questione di fatto e spetta al giudice di merito, purché la sua interpretazione sia logica e motivata secondo le massime di esperienza
- Per contestare la scelta della misura cautelare in termini di eccesso bisogna formulare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice che ha valutato esigenze cautelari e profilo personale (pregressi, pericolosità, contesto del reato)
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può irrogare una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese; inoltre la decisione può essere inviata al direttore dell'istituto per i relativi effetti sul trattamento detentivo
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