Cassazione Penale, Sentenza n. 01646/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani (09/06/2025) che aveva rigettato l'opposizione al decreto di sequestro preventivo del GIP di Marsala (14/05/2025) relativo alla somma di euro 14.550,00 sequestrata in relazione al reato di detenzione di cocaina (1,051 Kg). Il ricorrente deduceva: (i) nullità per violazione di legge ex art. 321 c.p.p. per difetto del fumus commissi delicti, carenza di motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato e violazione del requisito di proporzionalità del sequestro; (ii) nullità per difetto di motivazione sul presupposto del periculum in mora, sostenendo che il GIP non aveva adeguatamente motivato il rischio di dispersione e che il Tribunale del riesame non poteva integrarne la motivazione mancante.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: (i) per la confisca 'allargata' richiamata dall'art. 85-bis DPR 309/90 e dall'art. 240-bis c.p. non è necessario provare il nesso di pertinenzialità diretto tra la somma e il singolo episodio criminoso; è sufficiente la sproporzione tra i beni e le capacità reddituali e la mancata giustificazione della provenienza; (ii) il fumus commissi delicti è adeguatamente motivato in luce degli elementi acquisiti (custodia cautelare, contenuto dell'informativa, precaria situazione economica, modalità di occultamento e inidoneità della documentazione prodotta a giustificare la provenienza); (iii) la motivazione sul periculum in mora è presente e sufficiente: il Tribunale ha indicato il rischio concreto di dispersione stante l'assenza di fonti reddituali lecite, le modalità di conservazione/occultamento e la fungibilità delle banconote. Per questi motivi la Corte ha confermato il rigetto del ricorso e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 85-bis DPR 309/1990
Richiama la disciplina della confisca allargata (mediante rinvio all'art. 240-bis c.p.) per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al sequestro della somma e ne ha escluso la necessità del nesso di pertinenzialità.
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito quando non si giustifica la provenienza; ha struttura diversa dalla confisca ordinaria e prescinde dal nesso eziologico con uno specifico episodio criminoso.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca ordinaria, citata a confronto per distinguere i presupposti rispetto all'art. 240-bis; la Corte ha osservato che il ricorrente confondeva i due istituti.
art. 73 DPR 309/1990
Disciplina il reato di detenzione di stupefacenti; la contestazione di tale reato e la misura cautelare custodiale sono state valutate come elementi a sostegno del fumus commissi delicti.
art. 321 cod. proc. pen.
Regola il sequestro preventivo; il ricorso denunciava violazioni di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che il decreto e l'ordinanza contenevano la motivazione richiesta, compresa quella sul periculum in mora.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per Cassazione alle violazioni di legge in materia di provvedimenti di sequestro; la Corte ha richiamato che il sindacato in Cassazione riguarda violazioni di legge e vizi motivazionali radicali, non la mera illogicità manifesta.
art. 125 cod. proc. pen.
Impegno alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha verificato che la motivazione del Tribunale e del GIP soddisfaceva i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento di Cassazione.
Sez. U e altre pronunce di legittimità richiamate
giurisprudenza: Sez. U n. 25932/2008, Sez. U n. 25080/2003, Sez. U n. 36959/2021, ecc.
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza sui limiti del ricorso per cassazione in materia di sequestro, sui contenuti minimi della motivazione e sugli oneri motivazionali relativi al periculum in mora.
Massime di principio
- Per il sequestro finalizzato alla confisca 'allargata' ex art. 85-bis DPR 309/90 e art. 240-bis c.p. non è necessario provare un nesso di pertinenzialità diretto tra il bene e il singolo reato: conta la sproporzione tra patrimonio e reddito e l'inidoneità a giustificare la provenienza.
- Il fumus commissi delicti può essere desunto da un quadro indiziario complessivo (informative, misura cautelare personale, modalità di occultamento, situazione economica) e non richiede prova piena in sede di sequestro preventivo.
- Il periculum in mora deve essere motivato in modo conciso ma adeguato: sono pertinenti motivazioni fondate sul rischio di dispersione, sull'assenza di redditi leciti, sulle modalità di occultamento e sulla fungibilità delle somme.
- In Cassazione avverso provvedimenti di sequestro è sindacabile la violazione di legge e i vizi motivazionali radicali (assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza), mentre la semplice illogicità manifesta richiede un diverso tipo di motivo di ricorso.
- La confisca allargata opera con presunzioni di illiceità patrimoniale quando ricorrono i presupposti di sproporzione e impossibilità di giustificazione della provenienza; pertanto la difesa dovrebbe documentare in modo efficace l'origine lecita del denaro per contrastare il sequestro.
- Il giudice del riesame può integrare e valutare la motivazione prodotta dal GIP e non è necessariamente precluso dal completare o precisare argomentazioni già avviate, purché non si tratti di sanare una totale assenza di motivazione.
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