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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01646/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani (09/06/2025) che aveva rigettato l'opposizione al decreto di sequestro preventivo del GIP di Marsala (14/05/2025) relativo alla somma di euro 14.550,00 sequestrata in relazione al reato di detenzione di cocaina (1,051 Kg). Il ricorrente deduceva: (i) nullità per violazione di legge ex art. 321 c.p.p. per difetto del fumus commissi delicti, carenza di motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato e violazione del requisito di proporzionalità del sequestro; (ii) nullità per difetto di motivazione sul presupposto del periculum in mora, sostenendo che il GIP non aveva adeguatamente motivato il rischio di dispersione e che il Tribunale del riesame non poteva integrarne la motivazione mancante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: (i) per la confisca 'allargata' richiamata dall'art. 85-bis DPR 309/90 e dall'art. 240-bis c.p. non è necessario provare il nesso di pertinenzialità diretto tra la somma e il singolo episodio criminoso; è sufficiente la sproporzione tra i beni e le capacità reddituali e la mancata giustificazione della provenienza; (ii) il fumus commissi delicti è adeguatamente motivato in luce degli elementi acquisiti (custodia cautelare, contenuto dell'informativa, precaria situazione economica, modalità di occultamento e inidoneità della documentazione prodotta a giustificare la provenienza); (iii) la motivazione sul periculum in mora è presente e sufficiente: il Tribunale ha indicato il rischio concreto di dispersione stante l'assenza di fonti reddituali lecite, le modalità di conservazione/occultamento e la fungibilità delle banconote. Per questi motivi la Corte ha confermato il rigetto del ricorso e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 85-bis DPR 309/1990

    Richiama la disciplina della confisca allargata (mediante rinvio all'art. 240-bis c.p.) per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al sequestro della somma e ne ha escluso la necessità del nesso di pertinenzialità.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito quando non si giustifica la provenienza; ha struttura diversa dalla confisca ordinaria e prescinde dal nesso eziologico con uno specifico episodio criminoso.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca ordinaria, citata a confronto per distinguere i presupposti rispetto all'art. 240-bis; la Corte ha osservato che il ricorrente confondeva i due istituti.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Disciplina il reato di detenzione di stupefacenti; la contestazione di tale reato e la misura cautelare custodiale sono state valutate come elementi a sostegno del fumus commissi delicti.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo; il ricorso denunciava violazioni di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che il decreto e l'ordinanza contenevano la motivazione richiesta, compresa quella sul periculum in mora.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per Cassazione alle violazioni di legge in materia di provvedimenti di sequestro; la Corte ha richiamato che il sindacato in Cassazione riguarda violazioni di legge e vizi motivazionali radicali, non la mera illogicità manifesta.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Impegno alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha verificato che la motivazione del Tribunale e del GIP soddisfaceva i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento di Cassazione.

  • Sez. U e altre pronunce di legittimità richiamate

    giurisprudenza: Sez. U n. 25932/2008, Sez. U n. 25080/2003, Sez. U n. 36959/2021, ecc.

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza sui limiti del ricorso per cassazione in materia di sequestro, sui contenuti minimi della motivazione e sugli oneri motivazionali relativi al periculum in mora.

Massime di principio

  • Per il sequestro finalizzato alla confisca 'allargata' ex art. 85-bis DPR 309/90 e art. 240-bis c.p. non è necessario provare un nesso di pertinenzialità diretto tra il bene e il singolo reato: conta la sproporzione tra patrimonio e reddito e l'inidoneità a giustificare la provenienza.
  • Il fumus commissi delicti può essere desunto da un quadro indiziario complessivo (informative, misura cautelare personale, modalità di occultamento, situazione economica) e non richiede prova piena in sede di sequestro preventivo.
  • Il periculum in mora deve essere motivato in modo conciso ma adeguato: sono pertinenti motivazioni fondate sul rischio di dispersione, sull'assenza di redditi leciti, sulle modalità di occultamento e sulla fungibilità delle somme.
  • In Cassazione avverso provvedimenti di sequestro è sindacabile la violazione di legge e i vizi motivazionali radicali (assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza), mentre la semplice illogicità manifesta richiede un diverso tipo di motivo di ricorso.
  • La confisca allargata opera con presunzioni di illiceità patrimoniale quando ricorrono i presupposti di sproporzione e impossibilità di giustificazione della provenienza; pertanto la difesa dovrebbe documentare in modo efficace l'origine lecita del denaro per contrastare il sequestro.
  • Il giudice del riesame può integrare e valutare la motivazione prodotta dal GIP e non è necessariamente precluso dal completare o precisare argomentazioni già avviate, purché non si tratti di sanare una totale assenza di motivazione.

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