Cassazione Penale, Sentenza n. 37493/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che lo ha condannato per reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 con recidiva reiterata. Denuncia la violazione degli artt. 99 e 69, quarto comma, cod. pen., sostenendo che la recidiva reiterata non poteva essere applicata perché egli non sarebbe mai stato dichiarato recidivo con precedente sentenza irrevocabile; perciò sarebbe stato precluso un bilanciamento favorevole con eventuali circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e puramente reiterativo di doglianza già proposta in appello e motivatamente respinta. Ha rilevato che, prima dei fatti, Fimiani era stato già dichiarato recidivo con almeno tre sentenze all'epoca irrevocabili, circostanza non contestata nel ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti per i quali il ricorrente è stato condannato; citata come titolo del reato oggetto del giudizio, non decisiva ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
art. 99 cod. pen.
Riguarda la recidiva: il ricorrente contestava l'applicazione della recidiva reiterata; la Corte ha confermato che la recidiva poteva legittimamente essere applicata perché esistevano sentenze irrevocabili pregresse che dichiaravano lo stato di recidiva.
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Disciplina il bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti: il ricorrente lamentava che l'applicazione della recidiva gli aveva precluso il bilanciamento con attenuanti, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo atteso che la recidiva risultava già accertata con precedenti irrevocabili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per precisare i criteri sulla responsabilità del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità: la sentenza è usata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente e giustificare la condanna per spese e ammenda.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che sia manifestamente infondato e puramente reiterativo di doglianze già valutate e respinte in sede di appello.
- Per impugnare l'applicazione della recidiva occorre contestare adeguatamente e con elementi i fatti accertati (ad es. l'esistenza di sentenze irrevocabili pregresse): assenze di tali contestazioni rendono il motivo infondato.
- L'applicazione della recidiva impedisce spesso un bilanciamento favorevole con le circostanze attenuanti; per ottenere diversa valutazione si deve provare l'assenza o l'irregolarità delle precedenti condanne irrevocabili che hanno determinato lo stato di recidiva.
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali e può essere condannata a versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la quantificazione può tener conto della manifesta infondatezza degli argomenti addotti.
- In cassazione la focalizzazione è prevalentemente sulle questioni di diritto e sulla regolarità della motivazione: i fatti accertati e non contestati con precisione non vengono rinnovati dall'alto e possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
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