Cassazione Civile, Ordinanza n. 00865/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento IVA per l’anno d’imposta 2009 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Il consorzio contribuente aveva presentato una dichiarazione originaria con indicazione dell’aliquota IVA al 20%, poi rettificata mediante dichiarazione integrativa tardiva con esposizione dell’aliquota ritenuta corretta del 10%. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo che l’imposta richiesta non fosse dovuta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, per avere la CTR ritenuto ammissibile e rilevante la dichiarazione integrativa presentata oltre il termine annuale; e violazione dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR escluso la debenza dell’IVA liquidata in sede automatizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la CTR aveva motivato l’annullamento della cartella con argomentazioni non del tutto corrette, la Cassazione ha confermato la decisione con diversa motivazione ex art. 384, quarto comma, c.p.c.: anche se la dichiarazione integrativa è tardiva, il contribuente può contestare in giudizio la pretesa tributaria se essa non corrisponde alla realtà e deve essere provata l’effettiva debenza dell’imposta. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’aliquota corretta era il 10% e tale accertamento non era stato specificamente censurato. Ne è derivata la conferma dell’insussistenza della pretesa IVA e, dunque, il rigetto del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa tardiva non impedisce al contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa fiscale quando intenda emendare errori od omissioni in danno proprio; la rettifica ha effetti nei limiti e nei termini previsti dalla disciplina, ma resta ferma la possibilità di contestare la debenza dell’imposta.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Il controllo automatizzato e la conseguente cartella non esauriscono il sindacato sul tributo: se la pretesa si fonda su una dichiarazione errata, il contribuente può dimostrare l’insussistenza del debito IVA.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte può confermare la decisione impugnata con diversa motivazione quando il risultato sia corretto, pur essendo erronea la ratio seguita dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, la dichiarazione fiscale può essere emendata dal contribuente anche ai fini contenziosi per contestare una maggiore pretesa dell’Amministrazione, quando l’errore denunciato incida sull’obbligazione tributaria e la pretesa non corrisponda alla realtà.
- La tardività della dichiarazione integrativa non impedisce, di per sé, la difesa in giudizio del contribuente contro la cartella di pagamento, se la rettifica mira a correggere un errore in danno del contribuente.
- Chi contesta la pretesa fiscale fondata sulla propria dichiarazione originaria deve allegare e provare l’effettiva debenza dell’imposta nella misura corretta.
- La Corte di cassazione può rigettare il ricorso confermando il dispositivo della sentenza impugnata con motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, quando il risultato finale sia conforme a diritto.
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