Sentenza n. 215/2026 - Roma, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l'annullamento, previa sospensiva - del provvedimento del GSE del 5.8.2022 comunicato alla ricorrente in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016 e degli atti connessi, relativi all'intervento identificato con il codice CT00518900. Soggetto Responsabile: COOPSERVICE S.COOP. P.A. Codice fiscale / P.IVA: 00310180351”, con il quale è stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della richiesta di prenotazione incentivi avanzata da Coopservice e dei relativi atti connessi per le attività svolte sull'edificio “Municipio” del Comune di Collecchio; - della nota GSE del 25.3.2022 prot. GSE/P20220008081, recante “Comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016, e dei provvedimenti connessi, relativi all'intervento identificato con il codice CT00518900. Soggetto Responsabile: COOPSERVICE S.COOP. P.A.. Codice fiscale / P.IVA: 00310180351”; - per quanto occorrer possa, della nota GSE del 3.9.2021 prot. GSEWEB/P20210478349, con cui veniva richiesta una integrazione documentale di quanto inviato da Coopservice S. Coop. P.A. con la domanda di prenotazione degli incentivi in data 30.6.2021; - in parte qua, delle Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016, recanti “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, emanate dal GSE ed aggiornate a febbraio 2022 ed in particolare del par. 1.2.1. ed in ogni altra parte in cui non consentono ad una mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la qualifica di ESCO di presentare domanda di prenotazione incentivi del Conto Termico di cui al D.M. 16 febbraio 2016, nonché del provvedimento con cui il GSE ha provveduto ad adottare le predette Regole Applicative; - per quanto occorrer possa e ove interpretato in malam partem, del D.M. 16 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, ed in particolare degli artt. 3, comma 2 e 6, comma 2, lett. b), qualora non consenta alla ESCO mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di presentare domanda di prenotazione incentivi del Conto Termico; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. il 15/10/2024: per l’annullamento della nota del GSE prot. GSE/P20240030706 del 24 giugno 2024, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura del procedimento per l’annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, del provvedimento di accoglimento della richiesta degli incentivi di cui al D.M. 16 febbraio 2016, relativi all’intervento identificato con il n. pratica CT00518900 – Richiesta restituzione incentivi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi del Conto Termico e successiva richiesta di restituzione degli incentivi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa mandante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, impresa mandante di un RTI aggiudicatario di una convenzione per servizi di efficientamento energetico, aveva presentato al GSE, quale ESCO e soggetto responsabile, una domanda di prenotazione degli incentivi del Conto Termico per interventi sull’edificio municipale di un Comune. Il GSE aveva inizialmente accettato la domanda, accordato l’incentivo in acconto e sottoscritto la relativa convenzione. Successivamente aveva avviato un procedimento di annullamento d’ufficio, ritenendo che la ricorrente non fosse la mandataria dell’RTI firmatario del contratto di prestazione energetica e che non le fosse stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il GSE aveva quindi annullato l’originario provvedimento favorevole, fondandosi anche sul paragrafo 1.2.1 delle Regole Applicative aggiornate a febbraio 2022. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 6, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2016, delle Regole Applicative e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, nonché dei principi di autotutela e legittimo affidamento; violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990; applicazione retroattiva delle Regole Applicative aggiornate, in contrasto con l’art. 11 delle preleggi, il principio tempus regit actum, la certezza del diritto e il legittimo affidamento; violazione della disciplina sui RTI e dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010; violazione degli artt. 3, 7 e 21-nonies l. 241/1990 per difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorio, in particolare per il mancato adeguato esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la comunicazione di chiusura del procedimento e richiesta di restituzione degli incentivi percepiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione, richiamando un proprio precedente relativo alla medesima questione. Ha ritenuto decisiva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: il GSE, dopo avere ricevuto le osservazioni della ricorrente, si era limitato ad affermare che esse non contenevano elementi nuovi, senza fornire un’adeguata motivazione sul loro mancato accoglimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il paragrafo 2.3 delle Regole Applicative, tanto nella versione precedente quanto in quella successiva a febbraio 2022, impone al GSE di valutare i requisiti sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’invio della richiesta; tale criterio rileva anche per la questione del mandato speciale. Ha osservato che non risultava espressamente richiesto, al momento della domanda, il conferimento del mandato speciale nella forma poi pretesa dal GSE e che la posizione delle imprese mandanti di un RTI non può essere esclusa in radice, senza una valutazione concreta delle loro prerogative e dell’interesse specifico fatto valere nei rapporti con terzi. Il GSE dovrà quindi riavviare il procedimento, confrontarsi nuovamente con la ricorrente, valutare eventuali sopravvenienze, chiarire la rilevanza del mandato speciale conferito dagli altri componenti dell’RTI e acquisire, se necessario, ulteriore documentazione, per poi adottare una nuova determinazione definitiva. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché riguardavano poteri non ancora validamente esercitati. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi adeguatamente con le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso; una formula generica sull’assenza di elementi nuovi non è sufficiente a motivarne il mancato accoglimento.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole deve essere esercitato nel rispetto dei presupposti dell’autotutela e con adeguata considerazione degli elementi dedotti dall’interessato.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disciplina della revoca è stata invocata dalla ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 3, comma 2, D.M. 16 febbraio 2016
La disposizione è stata richiamata dal GSE per sostenere la necessità che il soggetto responsabile fosse la mandataria dell’RTI; il TAR ha ritenuto che la questione dovesse essere rivalutata nel procedimento rinnovato.
art. 6, comma 4, D.M. 16 febbraio 2016
La disposizione è stata invocata in relazione ai requisiti e alla disciplina degli incentivi, ma le relative censure sono rimaste assorbite dopo l’accertamento della violazione procedimentale.
par. 2.3 delle Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016
Il GSE effettua la valutazione dei requisiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle presenti Regole Applicative e dal quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta.
Il GSE si è autovincolato a valutare i requisiti sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’invio della richiesta, criterio applicabile anche alla questione del mandato speciale.
art. 11 preleggi
È stato richiamato dalla ricorrente contro l’applicazione delle Regole Applicative aggiornate a febbraio 2022, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 63 direttiva 2014/24/UE
La disposizione è stata richiamata in relazione all’autonomia e alle prerogative delle imprese mandanti di un RTI; la questione sostanziale non è stata definitivamente decisa.
art. 83 d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente nell’ambito della disciplina dei RTI; il motivo è rimasto assorbito.
art. 92 d.P.R. 207/2010
La disposizione è stata richiamata in relazione alla posizione della mandante nel RTI; il motivo è rimasto assorbito.
art. 88 c.p.a.
Ha consentito al Collegio di richiamare, per identità delle questioni giuridiche, la motivazione di una precedente sentenza dello stesso TAR.
Massime di principio
- Quando il GSE riceve una richiesta di incentivo, la valutazione dei requisiti deve essere compiuta secondo il quadro normativo vigente al momento dell’invio della richiesta, se ciò è previsto dalle Regole Applicative alle quali il Gestore si è autovincolato.
- Il provvedimento conclusivo di un procedimento di autotutela deve esaminare in modo effettivo e motivato le osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; la mera affermazione che esse non contengono elementi nuovi non soddisfa l’obbligo di motivazione.
- La legittimazione dell’impresa mandante di un RTI a far valere prerogative proprie nei rapporti con soggetti terzi non può essere esclusa in via automatica e astratta, ma deve essere valutata concretamente in relazione alla sfera di attribuzione della mandante e all’interesse specifico azionato.
- Qualora il GSE intenda subordinare l’accesso agli incentivi al conferimento di uno specifico mandato speciale nell’ambito di un RTI, deve verificare la base normativa e regolamentare di tale requisito secondo le regole applicabili al momento della domanda e svolgere una valutazione concreta della documentazione disponibile.
- Quando il potere di autotutela non è stato esercitato validamente per violazione del contraddittorio procedimentale, il giudice può annullare l’atto e imporre la riedizione del procedimento, senza anticipare la decisione definitiva sui presupposti sostanziali dell’incentivo.
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