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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 21380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento per il 2006: l'Agenzia ha disconosciuto costi per Euro 257.062,26 riferiti a fatture emesse da terze società (tra cui Reset s.r.l.), ritenute operazioni oggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA e applicazione di sanzioni. La società ha impugnato sostenendo vizi procedurali (mancata allegazione del PVC, violazione termini di verifica, diritto a essere informata) e contestando la qualificazione delle operazioni come inesistenti/non dolose e chiedendo l'applicazione del Decreto-Legge n.16/2012, art.8.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP Ancona) ha respinto il ricorso; il giudice di secondo grado (CTR Marche) ha rigettato l'appello ritenendo i fatti indiziari della G.d.F. idonei a dimostrare che le società formavano un'unica realtà economica e che le fatture fossero riferibili ad operazioni fittizie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha dichiarato inammissibili i motivi sesta-nona per carenza di autosufficienza e perché attinenti al merito, ha respinto come infondati i motivi dal due al cinque, e ha qualificato come non esaminabile in questa sede la censura relativa all'art. 8 del D.L. 16/2012; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali (Euro 7.500 oltre spese prenotate a debito). L'accertamento tributario è stato quindi confermato.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n.16/2012, art.8

    La ricorrente invocava l'applicazione della norma; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una questione di fatto/motivazione non esaminabile in Cassazione come violazione di legge e non ha applicato la norma nel provvedimento impugnato.

  • Legge n.212/2000 (Statuto del contribuente), art.12

    Il giudice ha ritenuto infondata la doglianza sul superamento dei termini di verifica: l'art.12, comma 5 si riferisce ai giorni effettivi di attività svolta presso la sede e non ai giorni complessivi impiegati per verifiche altrove.

  • Legge n.212/2000, art.7

    L'obbligo di allegare all'atto i documenti richiamati trova applicazione solo per atti di cui il contribuente non abbia già conoscenza; nel caso la ricorrente aveva dimostrato di conoscere il contenuto del PVC richiamato.

  • D.P.R. n.600/1983, art.42

    Richiamato a sostegno del principio che i documenti richiamati devono essere allegati se non già noti al contribuente; in questo caso la Corte ha ritenuto che la conoscenza del PVC da parte della contribuente esonerasse l'Alta Parte dall'obbligo di allegazione.

  • Codice di procedura civile, art.360 c.p.c.

    La Corte ha ricordato che i motivi di cassazione devono rientrare nelle categorie tassative di cui all'art.360 e possedere specificità formale: doglianze di fatto o di motivazione generiche non sono esaminabili come violazioni di legge.

  • Codice di procedura civile, art.366 c.p.c.

    Richiesto il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: la mancata trascrizione e allegazione dei documenti decisivi ha determinato l'inammissibilità di più motivi.

  • Codice di procedura civile, art.384 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente per chiedere provvedimenti consequenziali, ma non determinante: la Corte non ha ritenuto fondata la richiesta di provvedimenti ai sensi dell'art.384.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione del merito e della prova: le censure che si limitano a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili.
  • Per essere esaminati in Cassazione i motivi devono essere formulati secondo i canoni di tassatività e specificità dell'art.360 c.p.c.; questioni di fatto o di motivazione generiche vanno normalmente respinte o dichiarate inammissibili.
  • Il requisito di autosufficienza impone di trascrivere e allegare al ricorso in Cassazione i documenti decisivi che si assume siano stati omessi o male valutati dal giudice di merito; la mancata osservanza di tale obbligo determina l'inammissibilità della censura.
  • L'obbligo di allegazione del processo verbale di verifica all'avviso di accertamento opera solo se il contribuente non aveva già conoscenza del documento; la prova della conoscenza esclude l'annullabilità per mancata allegazione.
  • I termini di permanenza per le verifiche (art.12 Statuto del contribuente) si computano in relazione ai giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente e non includono le attività eseguite in altri luoghi.
  • Quando l'amministrazione fonda l'accertamento su indizi e risultanze investigative che mostrano l'esistenza di una 'unica realtà economica' o di società 'schermo', la disconoscibilità dei costi e la qualificazione delle operazioni come inesistenti possono essere ritenute legittime se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • Chi contesta in Cassazione l'applicabilità di norme nuove o eccezioni interpretative (es. art.8 D.L.16/2012) deve inquadrare la doglianza come questione di diritto specifica e non come mera richiesta di rinnovazione delle prove o della motivazione; altrimenti la Corte può non esaminarla.

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